Definizione
L’istituto dell’arbitrato internazionale, detto arbitrato commerciale internazionale, è lo strumento stragiudiziale più utilizzato al mondo per la risoluzione di controversie commerciali internazionali tra le parti aventi nazionalità diversa.
L’elemento di internazionalità può dipendere da diversi fattori, quali l’influenza di interessi commerciali internazionali, oppure dalla circostanza che una delle prestazioni oggetto del contratto concluso dalle parti abbia caratteristica transfrontaliera, o che le parti abbiano deciso di comune accordo di rivolgersi ad un istituto arbitrale internazionale per la risoluzione della controversia.
Il procedimento arbitrale è più veloce rispetto ad un procedimento giurisdizionale ordinario e si caratterizza per l’efficienza e la confidenzialità del procedimento da un lato e, la stabilità della decisione, dall’altro.
Fonti
- La volontà delle parti espressa nell’accordo arbitrale o convenzione arbitrale
- La Convenzione di New York del 1958
- I regolamenti arbitrali adottati dai diversi organismi arbitrali internazionali tra cui l’ICC di Parigi del 1919 e L’American Arbitration Association di New York in materia di riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali stranieri
- Gli ordinamenti nazionali che riconoscono l’arbitrato quali quello inglese, francese e svizzero.
Procedura
Le parti, appartenenti a due o più Stati diversi, nelle relazioni commerciali possono prevedere la c.d. convenzione arbitrale in alternativa allo strumento giudiziale che può rivestire la forma di clausola, definita clausola compromissoria, oppure essere prevista in un documento separato (contratto accessorio) nominato compromesso.
Nella clausola compromissoria o nel compromesso, le parti devonostabilire:
- tempi e modalità di svolgimento del procedimento arbitrale
- la composizione del Collegio arbitrale (e la scelta di professionisti individuati in base alle competenze tecniche ritenute più appropriate, per la risoluzione di specifiche controversie).
Secondo la Doctrine of Separability, la validità della clausola arbitrale contenuta in un contratto non dipende da quella del contratto principale cui è contenuta e viceversa, ed è consentita tutela dell’efficacia della convenzione arbitrale, indipendentemente dalla validità del contratto in cui è contenuta. Una conseguenza di tale autonomia è rappresentata dal fatto che l’accordo arbitrale può essere regolato da una legge diversa rispetto a quella applicabile al contratto principale a cui afferisce. Al tal fine, si rivela fondamentale la scelta della sede dell’arbitrato, essendo la legge di tale luogo quella applicabile al fine di determinare la validità dell’accordo arbitrale in assenza di una scelta diversa delle parti.
La parte che lo richiede deve presentare una richiesta di arbitrato (“RFA” – Request for Arbitration) dopo un periodo di negoziazione, cui segue la formazione dell’organo decidente dove le parti devono concordare il numero di arbitri (arbitro unico o collegio di tre arbitri) e il metodo di nomina.
L’organo così composto stabilirà un calendario procedurale per l’arbitrato, tra cui un calendario per lo scambio di memorie scritte e date provvisorie per un’udienza. Al contempo verrà nominato un esperto indipendente per la rilevazione dei danni, per calcolare le perdite dell’attore, sia pregresse sia attese ed un esperto indipendente di diritto del paese del convenuto.
Al termine della procedura verrà emesso un provvedimento chiamato Lodo Arbitrale che, al pari delle sentenze dei tribunali ordinari, può decidere in modo definitivo tutte (final award) o solo alcune (partial award) questioni oggetto della controversia sorta tra le parti oppure possono consistere in decisioni non definitive (interim award).
Altre due tipologie di lodi arbitrali sono i cosiddetti default award e additional award. Il primo rappresenta la decisione emessa al termine di un procedimento svoltosi in contumacia di una delle parti, mentre il secondo consente agli arbitri di decidere le questioni non definite nel corso dell’arbitrato, tale lodo è definitivo e soggetto al regime di esecuzione previsto dalla Convenzione di New York.
Il riconoscimento del lodo arbitrale in Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano non è previsto il riconoscimento automatico del Lodo Arbitrale formato all’estero, diversamente che nel caso delle sentenze e dei provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dei paesi membri UE.
Per avere effetti giuridici in Italia, in quanto strumento stragiudiziale e privato seppure riconosciuto a livello internazionale, il Lodo Arbitrale deve essere riconosciuto dal giudice e dichiarato esecutivo con decreto da notificare alla controparte, mediante istanza da presentare al Presidente della Corte d’Appello del luogo in cui ha sede la parte contro cui vuol farsi valere il lodo, corredato di tutti i documenti necessari in lingua italiana, secondo la procedura prevista dagli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile.
Arbitrato internazionale in Italia
In Italia, si possono enunciare la Florence International Mediation Chamber che è una sezione della Camera di Commercio di Firenze e la The International Business Mediation Service che è una sezione della Chamber of Arbitration of Milan volti appunto a integrare questa nuova esigenza, creatasi in ambito internazionale, di cercare di risolvere le controversie in un luogo diverso dal tribunale ordinario.
I dati ci dimostrano che la sua diffusione è ridotta per la scarsa conoscenza dell’istituto, non soltanto presso il grande pubblico ma anche da parte della classe imprenditoriale e degli stessi professionisti. Inoltre, vi è la diffusa percezione dell’arbitrato come uno strumento costoso, adatto soltanto a contenziosi di alto valore economico.
In realtà, occorre rilevare che tale strumento consente di pervenire alla risoluzione di una controversia attraverso una gestione efficace, non necessariamente dispendiosa, se viene opportunamente effettuata una previsione dei costi, e sicuramente più celere del contenzioso civile-commerciale.
v. anche La domanda introduttiva di un arbitrato
v. anche Se la parte rifiuta di partecipare ad un arbitrato
v. anche Litigation funding o third party litigation funding