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L’organo di Vigilanza è una componente centrale del Modello organizzativo 231. L’autonomia, l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione sono i principali attributi che devono caratterizzare un Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.
Detto Organo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, dovrà porre in essere il numero di ispezioni annuali presso la sede necessarie a garantire:
In linea generale, l’OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, dall’Amministratore Unico dell’ente e può essere collegiale o monocratico. È facile intuire che la composizione dell’OdV dipenderà da molti fattori: le dimensioni dell’ente, la tipologia di attività, la complessità organizzativa.
La presenza di componenti esterni nell’Organismo di Vigilanza si rivela la soluzione più efficace per assicurare l’autonomia delle attività, e normalmente quando è in composizione collegiale, uno dei membri può essere designato tra i componenti il collegio sindacale, ove la società ne sia dotata, e un altro può essere un dipendente (che non svolga rilevanti funzioni operative nelle suddette aree a rischio reato), con il vantaggio di garantire una maggiore conoscenza delle dinamiche aziendali.