AR Law
Il diporto nautico è un’attività che si svolge a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.
La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – c.d. “Codice della Nautica da Diporto” – e il Decreto ministeriale n. 146/2008 che costituiscono la fonte principale di disciplina della materia e, per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del Codice della navigazione.
Il codice si applica alle unità da diporto, che si distinguono in:
Le navi e imbarcazioni da d. sono iscritte in appositi registri e sono abilitate alla navigazione dalla licenza e dal certificato di sicurezza. Il comando e la condotta delle unità da d. sono consentite a chi è in possesso della patente nautica, salvo per le unità fino a 24 m che navigano entro 6 miglia dalla costa e hanno un motore di potenza non superiore ai 40,8 CV.
La navigazione da diporto può essere effettuata per scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro (pleasure yacht) o per fini commerciali. In quest’ultimo caso l’unità da diporto è impiegata in:
Alle citate tipologie di utilizzo delle unità da diporto, si aggiunge la categoria delle “Navi in navigazione internazionale adibite esclusivamente a noleggio per finalità turistiche” (c.d.”SuperYacht”).
Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera – oltre alla preminente competenza sui controlli relativi alla sicurezza della navigazione (art. 9, L. 172/2003) – svolge importanti funzioni amministrative riguardanti principalmente:
La responsabilità civile per la circolazione delle unità da d. è regolata dall’art. 2054 del codice civile, ed responsabile per i danni arrecati ai terzi, se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, è il comandante. Inoltre, sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli si applicano le regole della l. 990/1969.