WHISTLEBLOWING

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato come ad esempio frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati relativi agli appalti pubblici, alla sicurezza dei prodotti e dei trasporti, alla protezione dell’ambiente, alla salute pubblica e alla protezione dei consumatori e dei dati.

Il 16 dicembre 2019 è pubblicata la Direttiva UE 2019/1937 recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2023 entrato in vigore il15 luglio scorso sul Whistleblowing, per la tutela dei c.c.d.d. segnalatori o whistlebowers, fondamentali per una società aperta e trasparente, i cui obiettivi sono:

      • – Rilevare e prevenire comportamenti scorretti e violazioni di leggi e regolamenti;
      • – Migliorare l’applicazione della legge implementando canali di segnalazione efficaci, affidabili e sicuri per proteggere i segnalanti da eventuali ritorsioni;
      • – Proteggere i whistleblower aiutandoli a denunciare atti illeciti o irregolarità in modo sicuro, garantendo la possibilità di segnalare in modo anonimo.

 

Il tema principale della Direttiva è la protezione dei segnalanti. Ecco i punti essenziali:

      • – La protezione non viene garantita solo ai dipendenti che effettuano la segnalazione, ma anche ai clienti, fornitori, tirocinanti, candidati, ex dipendenti, giornalisti…;
      • – Le persone coinvolte sono protette dal licenziamento, dal demansionamento e da altre forme di discriminazione;
      • – La protezione si applica solo alle segnalazioni di illeciti relativi al diritto dell’UE, come frode fiscale, riciclaggio di denaro o reati in materia di appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e stradale, protezione dell’ambiente, salute pubblica e tutela dei consumatori e dei dati;
      • – Il segnalante può scegliere se riportare un sospetto all’interno dell’azienda o direttamente all’autorità di vigilanza competente. Se non accade nulla in risposta a tale segnalazione, o se il segnalante ha motivo di ritenere che sia nell’interesse pubblico, può rivolgersi direttamente ai media. I segnalanti sono protetti in entrambi i casi.

 

Con queste misure protettive l’UE garantisce ai segnalanti che non devono temere ritorsioni e allo stesso tempo incoraggia le persone a segnalare le violazioni all’interno dell’azienda.

 

Le aziende con più di 50 dipendenti, le istituzioni del settore pubblico, le autorità e i Comuni con più di 10.000 abitanti sono obbligati a predisporre adeguati canali di segnalazione interni. Le aziende con più di 249 dipendenti sono tenute ad allinearsi entro il 17 dicembre 2019. Quelle tra i 50 e 250 dipendenti, hanno tempo fino al 17 dicembre 2023 per adeguarsi ai nuovi requisiti. Viene previsto un quadro sanzionatorio che prevede sanzioni fino a 50.000 euro, la cui applicazione è demandata all’ANAC. 

 

I segnalanti devono avere la possibilità di inviare segnalazioni sia per iscritto (attraverso una piattaforma online, un indirizzo e-mail o per posta) sia a voce (tramite una hotline telefonica o un sistema di segreteria telefonica). 

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