Com’è noto, la Riforma Cartabia, all’art. 473-bis e ss. c.p.c., ha previsto la possibilità di una contemporanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Fino ad oggi la questione rimaneva controversa sulla possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.
Su questo, si sono espressi alcuni Tribunali con pronunce ed argomentazioni differenti.
Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 5 maggio 2023, n. 3542, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, dando alla nuova norma un’interpretazione estensiva.
Di diversa opinione il Tribunale di Firenze, che con del 15 maggio 2023, n. 4458, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che, nel caso di specie, era applicabile l’art. 473-bis.51 c.p.c. e non il n.49, ed ha successivamente omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio.
Con la recente ordinanza del 16 ottobre 2023 n. 28727 – in tema di crisi familiare- la Cassazione ha definito la questione, esprimendo il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.