Il D. Lgs. 231/2001

Con l’emanazione del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l’Italia ha introdotto, nell’ordinamento, la responsabilità diretta delle aziende e degli enti in genere per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti.

L’elenco dei reati, per i quali è prevista anche la responsabilità dell’impresa, è in continuo aggiornamento e ampliamento.

La generalità dei reati è di tipo doloso e include tra gli altri:

reati contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio, partecipazione a truffe per il conseguimento di incentivi/finanziamenti pubblici, corruzione di pubblici funzionari per l’ottenimento di una commessa, di concessioni/autorizzazioni, etc.);

reati societari (ad esempio, false comunicazioni sociali, indebita restituzione conferimenti);

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

delitti informatici (ad esempio, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici);

delitti contro l’industria e il commercio (ad esempio, turbata libertà dell’industria o del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, etc.)

reati di natura colposa (omicidio e lesioni gravi o gravissime) connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I reati di cui parliamo riguardano tutti gli aspetti della vita della tua organizzazione:

  • – i rapporti con la pubblica amministrazione e con i funzionari pubblici come utente (autorizzazioni, concessioni, controlli, finanziamenti pubblici) o come fornitore (partecipazione a gare pubbliche o gestione di servizi pubblici), ad esempio: corruzione, truffa alle PPAA, frode in pubbliche forniture;
  • – i rapporti con i lavoratori ed i fornitori (ad esempio: i casi di infortunio grave o casi di sfruttamento anche da parte dei fornitori ai quali ti affidi);
  • – i rapporti con il mercato e con i consumatori (ad esempio: i casi di frode in commercio o nell’utilizzo di marchi di terzi o marcature CE, DOP etc.);
  • – il rapporto con gli stakeholders e l’ambiente (ad esempio: i reati collegati gestione dei rifiuti o all’impatto dell’attività su terreni, acque ed aria);
  • – il rapporto con l’amministrazione finanziaria, con l’INPS, l’INAIL e l’ASP (ad esempio: i reati tributari, quelli relativi alla corretta gestione degli appalti nella filiera della logistica).

L’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo non è obbligatorio, ma costituisce, piuttosto, un’opportunità per le aziende o enti in genere per poter ridurre il rischio di essere chiamati a rispondere per uno dei reati sanzionati dalla 231 medesima, oltre a costituire uno strumento difensivo in fase processuale.

L’introduzione del Modello comporta dei costi, sia diretti (relativi alle risorse impiegate per la sua progettazione e per il suo mantenimento) sia indiretti, dovuti al ritardo nel compimento delle operazioni aziendali, potenzialmente generato nel rispetto delle procedure e controlli da esso previsti.

L’omessa adozione configurerebbe la c.d. colpa di organizzazione; negli ultimi anni infatti i giudici hanno spesso inserito, tra le ragioni di condanna, la mancata adozione dei modelli organizzativi adeguati agli specifici rischi d’impresa.

Le sanzioni a cui l’azienda o ente in genere potrebbe andare incontro sono particolarmente pesanti e applicabili anche in via cautelare:

      • la sanzione pecuniaria (da 100 fino a 1.000 quote, in ragione di un valore pro quota che oscilla fra i 250,00 ed i 1.000,00 euro);
      • la confisca;
      • la pubblicazione della sentenza;
      • l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
      • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
      • il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
      • l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
      • il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Una società per esimersi dalla responsabilità deve dimostrare:

      • di avere adottato, con specifica delibera, un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (il c.d. Modello Organizzativo);
      • di aver verificato l’efficacia attraverso un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza).

La responsabilità è esclusa se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati commessi.

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