Compravendita
Le forme di compravendita delle unità da diporto si distinguono a seconda della tipologia di beni che sono a loro volta distinti in beni mobili registrati (navi e imbarcazioni da diporto) e le unità da diporto costituenti semplici beni mobili (natanti), in considerazione del diverso regime fiscale applicabile oltre che sotto il profilo civilistico attinente il passaggio di proprietà.
Come per tutti i beni mobili registrati anche il trasferimento delle navi e imbarcazioni da diporto comporta la stipula di un regolare atto di compravendita, redatto mediante rogito notarile, oppure mediante autentica di atto di compravendita presso gli uffici comunali, seguito da un necessario formale atto di iscrizione nei pubblici registri.
Entro il termine massimo di sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione provvisoria devono essere effettuati il rogito notarile o l’autentica comunale, come pure l’iscrizione definitiva nei pubblici registri comporta il pagamento di un diritto amministrativo.
Il trasferimento della proprietà di semplici beni mobili (non registrati) come i natanti non necessita di particolarità formalità, quindi non è richiesto alcun atto scritto di compravendita, essendo sufficiente il semplice possesso quale titolo idoneo al trasferimento di proprietà.
In ogni caso, è necessario che l’acquirente sia in possesso della documentazione fiscale attestante l’acquisto e quindi il titolo del possesso (fattura, bolletta doganale o atto registrato) documenti dai quali risultino, oltre all’adempimento degli obblighi fiscali e doganali, anche le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità oggetto di compravendita.
Leasing finanziario
Nel contratto di leasing finanziario, il locatore (società di leasing) acquista una unità da diporto su indicazione del conduttore o utilizzatore (cliente) al fine di concederla in uso per un periodo prestabilito con l’obbligo, da parte del conduttore/utilizzatore, di corrispondere un corrispettivo periodico (canone di leasing).
Al termine del periodo della locazione finanziaria e dopo aver pagato tutti i canoni di locazione il conduttore/utilizzatore ha facoltà di riscattare il bene versando l’importo concordato all’inizio della locazione.
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 171/2005, le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell’utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
Stipulando un contratto di leasing, le imprese possono acquisire la disponibilità di un bene strumentale senza versare i capitali necessari per comprarlo, senza esporsi al rischio della perdita di valore del bene per rapida obsolescenza, e riservandosi il diritto, alla scadenza del termine stabilito, di poterne acquistare definitivamente la proprietà oppure di restituirlo.
In caso di riscatto del bene (unità da diporto) sarà necessario procedere alle formalità previste per il passaggio di proprietà dell’unità stessa. La documentazione comprovante la stipula del contratto di leasing e quindi del bene oggetto del godimento deve essere tenuta a bordo in originale o copia conforme sino a che non sia avvenuta la restituzione dell’unità da diporto ovvero il suo riscatto.
E’ utile evidenziare che in caso di compravendita di una unità da diporto, che si realizzi a mezzo di scrittura privata con firme autenticate da parte di una società di leasing, l’autentica di firma del rappresentante legale della società di leasing sarà attestata a cura del notaio unitamente ai poteri dei sottoscrittori.