L’atto introduttivo di arbitrato è lo strumento attraverso il quale la parte interessata promuove un procedimento arbitrale nei confronti di un’altra parte dinanzi agli arbitri per risolvere una lite tra essi insorta con l’unico limite che vengano rispettati il principio del contradditorio e della difesa. Tale atto può essere promosso con l’ausilio di un avvocato munito di specifica procura alle liti.
La domanda di arbitrato va presentata seguendo le linee guida stabilite dal regolamento interno presso uno degli uffici indicati in esso ed il Segretariato procederà alla notifica della domanda all’altra parte assicurandosi dell’avvenuto ricevimento della domanda e la data di tale ricevimento.
La data alla quale la domanda è ricevuta dal Segretariato è considerata a tutti gli effetti la data
d’inizio del procedimento arbitrale.
La domanda dovrà contenere:
- la denominazione completa, la descrizione, l’indirizzo e gli altri recapiti di ciascuna delle parti;
- il nome completo, l’indirizzo e gli
altri recapiti della persona o delle persone che
rappresentano l’attore nell’arbitrato; - una descrizione della natura e delle
circostanze della controversia all’origine delle
domande e sulla base delle quali le domande sono formulate; - le conclusioni e l’ammontare delle
domande quantificate e, nella misura del possibile,
una stima del valore monetario delle altre domande; - la convenzione arbitrale o le convenzioni arbitrali;
- nel caso in cui le domande siano
formulate sulla base di più di una convenzione
arbitrale, l’indicazione della convenzione arbitrale in base alla quale ogni domanda è
formulata; - ogni precisazione rilevante e ogni
osservazione o proposta riguardo alla sede
dell’arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell’arbitrato; - la presentazione di ogni altro
documento o informazione che consideri
opportuno o che possa contribuire all’efficace risoluzione della controversia.
Senza gli adempimenti introduttivi, tra i quali il pagamento dei diritti di registrazione, entro i tempi e i modi previsti dal Segretariato, il procedimento viene interrotto, salvo il diritto dell’attore di formulare le medesime domande successivamente con un’altra domanda.
La domanda va notificata in base alle modalità ed alle forme stabilite dal codice di procedura civile, articolo 137 e seguenti, a mezzo ufficiale giudiziario e deve essere sottoscritta dalla parte se sta in giudizio personalmente e potrà essere sottoscritto anche dal difensore, nel caso in cui la parte abbia ritenuto opportuno nominarlo. La mancanza della sottoscrizione sull’originale dell’atto introduttivo o dell’atto di replica determina la sua inesistenza e quindi la sua inidoneità ai fini del giudizio arbitrale.
La parte che riceve la domanda di arbitrato provvede a notificare a controparte e all’arbitro designato un atto, chiamato replica in cui indica la nomina del proprio arbitro ed una prima contestazione delle pretese avversarie, seppur generica, nonché una prima formulazione delle domande e delle eventuali domande riconvenzionali.
Spesso capita che i regolamenti arbitrali non prevedono la notifica della domanda alla controparte, essendo sufficiente il deposito della stessa presso la Camera Arbitrale, che si farà carico di portare a conoscenza della controparte l’avvio della procedura.
Una domanda così completa costituisce una domanda c.d. qualificata e una volta notificata potrà essere trascritta, potrà interrompere il termine di prescrizione nonché impedire che una misura cautelare perda efficacia
La domanda introduttiva, innanzitutto, interrompe la prescrizione in via istantanea e in via permanente e si inserisce tra gli atti in relazione ai quali si prevede l’onere della trascrizione, titolo per la trascrizione sarà la copia autentica della domanda di arbitrato con la relata di notifica; l’anatocismo ex art. 1283 c.c.; la restituzione dei frutti ex art. 1148 c.c.; l’interruzione dei termini per l’usucapione ai sensi dell’art. 1165 c.c.
La notificazione della domanda impedisce inoltre la decadenza.
La sanzione prevista per le domande che esorbitano dalla convenzione di arbitrato è la nullità del lodo.
Nel corso del giudizio arbitrale, salvo che le parti non prevedano diversamente, le domande iniziali potranno essere modificate purché sia rispettato il principio del contraddittorio sotto pena di nullità del lodo e purché le domande restino comunque nell’ambito della materia devoluta in arbitri, potendo proporne di nuove fino alla precisazione delle conclusioni; la proposizione di domande nuove produrrà una proroga del termine per la pronuncia del lodo.
Ulteriore possibilità di modificazione delle domande, consegue alla chiamata o all’intervento di un terzo.
Quanto agli effetti sostanziali, ove il Regolamento preveda il deposito della domanda, proprio il deposito deve essere preso come atto valido ad instaurare la causa di merito ai sensi dell’art. 669-octies, comma 5, c.p.c. .