- 1. Può il covid-19 o comunque le restrizioni adottate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi giustificare l’esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto o dalla legge applicabile?
- 2. Quali sono le conseguenze della forza maggiore?
- 3. Shipping al tempo del Covid-19
L’epidemia da Covid-19, oltre ai danni economici, fa scaturire questioni giuridiche che minano, soprattutto, la solidità degli accordi commerciali, anche transnazionali. Sono, infatti, in aumento i casi di scioglimento dei contratti, disdette, cancellazione di voli aerei, problemi di indennizzi, restrizioni al commercio, blocchi di fornitura di materie prime, ritardi o impossibilità di consegnare le merci attraverso una esimente molto di moda di questi tempi che è la “forza maggiore”.
Per il diritto italiano, la forza maggiore è qualsiasi causa non imputabile al debitore che rende impossibile l’adempimento (art. 1256, 1° comma , codice civile).
Per il diritto cinese, la forza maggiore corrisponde ad una situazione obiettiva, imprevedibile, inevitabile e insormontabile (art. 117 legge sui contratti della Repubblica popolare cinese).
Per l’art. 79 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, ratificata sia dall’Italia, sia dalla Cina, la forza maggiore è l’impedimento fuori dal controllo di una parte, non ragionevolmente prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto, inevitabile e non superabile.
Tuttavia, il concetto di forza maggiore, che si ritrova nei Paesi di civil law (nel diritto francese, tedesco, italiano e persino in quello cinese), non è riconosciuto nei Paesi di common law. Pertanto, nei rapporti sottoposti esclusivamente a legge inglese o americana (quindi, con esclusione espressa della Convenzione di Vienna, in questo caso), una parte può invocare la forza maggiore solo se tale rimedio è contrattualmente disciplinato.
Può il covid-19 o comunque le restrizioni adottate dalle autorità sanitarie dei vari Paesi giustificare l’esenzione da responsabilità per causa di forza maggiore, così come definita dal contratto o dalla legge applicabile?
Nei contratti internazionali, fino a quando la parte non comunica all’altra l’esistenza di una causa di forza maggiore, non è esonerata dall’adempiere al contratto e risponde dei danni per il ritardo ma ciò è stabilito anche da diverse legislazioni nazionali. È dunque di primaria importanza la tempestività della comunicazione della causa di forza maggiore, poiché in alcuni casi può essere sanzionata con la perdita del diritto ad invocare la forza maggiore.
Detto principio è espressamente previsto dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci che, all’art. 79 prevede espressamente che deve risarcire il danno la parte che non ha dato comunicazione alla controparte o l’abbia ritardata ingiustificatamente.
Quanto alla prova, spetta alla parte che invoca la forza maggiore fornire prova tempestiva e sufficiente attraverso l’emissione di certificati di forza maggiore a livello centrale e via web.
Quali sono le conseguenze della forza maggiore?
In presenza di una causa di forza maggiore, le alternative potranno essere:
· la risoluzione dei contratti;
· la sospensione
· la rinegoziazione
La risoluzione
Soprattutto nei contratti di durata, non è generalmente previsto che la forza maggiore giustifichi l’immediata risoluzione del contratto internazionale che, tuttavia, diventa inevitabile allorché la prestazione risulti impossibile o non più eseguibile. La liquidazione conseguente alla risoluzione del contratto – per (valida) causa di forza maggiore -, seguirà i criteri previsti dal contratto e dalla legge applicabile, tenendo conto che non potranno essere risarcibili i danni per inadempimento, incluse le penali, sempre che la parte non fosse già inadempiente per altri motivi e non abbia tardato ingiustificatamente a comunicare all’altra l’impedimento di forza maggiore.
Quanto ai profili restitutori, si ritrovano spesso nei contratti internazionali clausole di tal genere, come ad esempio, la clausola modello di Forza maggiore dell’ICC (2003) che prevede che la parte che abbia tratto un beneficio dal contratto parzialmente eseguito, debba comunque compensare l’altra in misura equivalente al beneficio ricevuto.
La sospensione
Nei contratti internazionali di fornitura e distribuzione, dove maggiore è l’interesse a conservare la relazione, è spesso previsto il rimedio della sospensione ed è indicata la durata della sospensione per un tempo breve, variabile da alcune settimane ad alcuni mesi.
In questi casi, in mancanza di specifica pattuizione, si ritiene che ciascun contraente sopporti le proprie spese, non potendole addebitare alla parte che abbia legittimamente invocato la causa di forza maggiore. Alla fine del periodo di sospensione le parti concorderanno se risolvere o rinegoziare il contratto.
La rinegoziazione
La rinegoziazione potrà, nei casi più semplici, essere:
– un accordo scritto sui termini di sospensione e/o
– una mera riprogrammazione condivisa delle date di consegna, ovvero
– un allungamento concordato della durata del contratto per un tempo pari al periodo di sospensione, mentre,
– nei casi più complessi, si tratterà di riequilibrare le prestazioni delle parti, adeguandole alla mutata situazione.
In mancanza di accordo scritto, occorrerà fare riferimento alla legge scelta dalle parti nel contratto o, in mancanza di detta scelta, alla legge applicabile al contratto.
Non è possibile, ovviamente, dare conto di tutte le casistiche, ma è chiaro che conoscere le regole del gioco anche da un punto di vista legale previene passi falsi che espongono l’azienda a contenziosi e, soprattutto, serve per (ri)negoziare al meglio, quando ciò è necessario.
Shipping al tempo del Covid-19
Può l’acquirente estero può legittimamente rifiutare di ricevere merce proveniente dall’Italia adducendo la forza maggiore a giustificazione del proprio inadempimento?
Ad oggi tale rifiuto può ritenersi idoneo per risolvere il contratto di compravendita solo per specifiche restrizioni all’importazione di determinate merci/prodotti provenienti dall’Italia imposte dagli Stati di destinazione, ovvero da organismi internazionali. A tale scopo, il venditore deve richiedere all’acquirente estero che oppone la forza maggiore di fornire un certificato o documentazione equipollente dello Stato di destinazione, o di organismi internazionali, che attesti le eventuali specifiche restrizioni alle importazioni di merci dall’Italia.
In caso di ritardi o mancata consegna delle merci, gli interessati possono rivalersi sull’assicuratore merci?
Le più diffuse polizze italiane di assicurazione merci trasportate escludono che i danni derivanti dal ritardo delle merci possano essere recuperabili ed occorre, quindi, verificare che la propria polizza assicurativa preveda specifica garanzia per danni derivanti da ritardo.
In generale, lo spedizioniere non risponde per i casi di ritardata/mancata consegna. In questa fase è tuttavia consigliabile che lo spedizioniere si rapporti con il corrispondente spedizioniere dello stato di provenienza/destino, nonché con le linee di navigazione al fine di monitorare costantemente lo stato delle spedizioni, tenendo informato il mandante.
Quando lo spedizioniere assuma anche la veste di vettore, lo stesso potrà essere ritenuto responsabile per ritardi e mancata consegna. Se si verificano casi di blocco delle merci è necessario che lo spedizioniere/vettore:
· assuma tutte le informazioni in ordine alle cause del blocco delle merci;
· richieda, se possibile, alle autorità dello stato di provenienza un certificato che attesti la situazione di blocco/forza;
· maggiore (le autorità Cinesi, ad esempio, stanno emettendo appositi certificati di Force Majeure);
· richieda immediatamente tutte le opportune istruzioni al mandante.