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La polizza di carico marittima e l’ordine di consegna

24th Dicembre 2019 by Anna Realmuto

Contents hide
  • 1. La polizza di carico
    • 1.1. Funzione
    • 1.2. Caratteristiche
  • 2. Ordine di consegna

La polizza di carico

è un documento “rappresentativo” di merce caricata su di una determinata nave in forza di un contratto di noleggio o di un contratto di trasporto, tale che il legittimo possessore del documento ha diritto di farsi consegnare la merce al momento dell’arrivo della nave al porto. È solitamente un documento “all’ordine” che si trasferisce mediante girata.

E’ il documento principale usato nel trasporto marittimo, che attesta l’imbarco della merce da un porto di partenza ad un porto di sbarco su una nave specificamente indicata e deve obbligatoriamente indicare:

  • il caricatore
  • il nome della nave
  • il porto d’imbarco
  • il porto di sbarco
  • la data prevista di partenza
  • il nome e la firma del vettore
  • la descrizione della merce così come indicata dal caricatore (clausola “said to contain”) il suo valore e le condizioni di resa secondo l’Incoterms (FOB, CIF, ecc,)
  • l’annotazione di merce “a bordo datata e firmata dal capitano della nave

Funzione

La polizza di carico assolve a tre principali funzioni: * certifica la presa in carico delle merci a bordo della nave da parte del vettore marittimo e/o di un suo agente, quale ricevuta rilasciata dall’armatore o dal comandante della nave al caricatore

* attribuisce al detentore il titolo di credito rappresentativo della merce viaggiante per mare e incorporante il diritto alla consegna della merce stessa.

* attribuisce al detentore il possesso delle merci e il potere di trasmettere tale possesso ad altri attraverso il suo trasferimento, che si perfeziona mediante girata.

Viene impiegata esclusivamente nel trasporto marittimo, fluviale e per acque interne, sia con riferimento ai contratti di noleggio per il noleggio di una nave, a tempo, a viaggio, a scafo, sia per quanto riguarda il trasporto di cose determinate.

Tutte le polizze di carico sono emesse in almeno due originali, secondo quanto prescritto dall’articolo 463 del codice della Navigazione. In pratica, però, vengono messe in circolazione tre (ed eccezionalmente anche quattro) originali. L’utilizzo del primo originale rende nulli tutti gli altri, a evitare il rischio che si presentino altri portatori a richiedere lo svincolo della merce già rilasciata dietro presentazione del primo originale.

La polizza di carico è detta “netta” o “pulita”, quando la merce appare in buono stato e la polizza non contiene riserve; “sporca”, se riporta osservazioni del comandante circa il cattivo stato della merce caricata.  

Le polizze di carico marittime, dunque, assumono due differenti tipi di connotazioni:

  • “shipped“: emessa successivamente al regolare caricamento a bordo, quando, cioè, viene richiesta una polizza di carico “on board“;
  • “received“: emessa dopo la presa in consegna della merce e prima del caricamento a bordo.

Caratteristiche

Le principali caratteristiche della polizza di carico marittima che la distingue dalle lettere di vettura, derivano da alcuni concetti fondamentali che riportiamo di seguito:

  • * è titolo di credito negoziabile, che si presta, cioè, al trasferimento a terzi dei diritti sulle merci (anche durante il viaggio della stessa) mediante una semplice “girata”;
  • * è titolo rappresentativo delle merci descritte nel documento, che consente al suo legittimo possessore, e solo a lui, il ritiro delle merci a destino su presentazione dell’originale del titolo stesso;
  • * è titolo frazionabile, perché se il carico, anche durante il viaggio, viene destinato a più compratori, il vettore e/o il suo agente, possono, su richiesta del mittente, frazionare la polizza di carico in tanti ordini di consegna (delivery orders), a seconda di quanti saranno i destinatari della merce;
  • * viaggia separatamente dalla merce, in quanto titolo rappresentativo della stessa e, quindi, perviene al destinatario solitamente tramite i “meccanismi” propri della vendita su documenti. Solo quando il destinatario sia entrato in possesso del documento potrà svincolare il carico al suo arrivo in porto.

Ordine di consegna  

Nel commercio marittimo l’ordine di consegna è il documento attraverso il quale il possessore di una polizza di carico dispone della merce da questa rappresentata a favore di terzi, ordinando al capitano della nave di consegnare la merce al titolare dell’ordine stesso

Sono titoli rappresentativi delle merci viaggianti al pari della polizza e consentono pertanto la negoziazione del carico, e sono utilizzati quando vi è la necessità di suddividere una quantità di merce caricata mediante una sola P/C tra diversi destinatari, quando ad esempio se nelle stive o nelle cisterne di una nave un unico venditore ha caricato alla rinfusa cereali o liquidi destinati a compratori differenti.

L’emissione di ordini di consegna è obbligatoria quando sia stata prevista nel contratto di trasporto.

La richiesta spetta a chi ha diritto di disporre delle merci a mezzo del titolo. Il D/O può essere trasferito fra vari soggetti con le seguenti modalità:

  • • al portatore, mediante la consegna fisica del documento;
  • • all’ordine, mediante una o più girate;
  • • nominativo, mediante annotazione del nuovo beneficiario oppure con il rilascio di un nuovo titolo in capo al nuovo beneficiario.

Filed Under: Arbitrato commerciale internazionale, Contratti internazionali, Corporate and commercial, Diritto dei trasporti e della navigazione, Diritto della Navigazione Tagged With: L'ordine di consegna, Polizza di carico marittima

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