Il regime Iva da applicare al noleggio delle unità da diporto per ludico e ricreativo è essenzialmente legato all’individuazione della territorialità, i cui riferimenti si trovano negli articoli 7-ter, 7-quater, lett. e), 7-sexies, lett. e) ed e)-bis, del D.P.R. 633/1972, oltre che nella circolare 37/E/2011 e soprattutto nella circolare 43/E/2011.
Preliminarmente è necessario effettuare una distinzione tra:
- noleggio a breve termine (di durata non superiore a 90 giorni nel corso dell’anno), il cui luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è disciplinato dall’articolo 7-quater, lett. e), del D.P.R. 633/1972;
- noleggio non a breve termine, per il quale il criterio di rilevanza territoriale è individuato dall’articolo 7-sexies, lett. e), del D.P.R. 633/1972).
Il noleggio a breve termine, definito anche charter nautico, è quello nel quale un operatore economico mette a disposizione una imbarcazione per un breve periodo a fini ludici e ricreativi. La rilevanza territoriale ai fini dell’applicabilità iva dipende da due elementi: 1) il luogo dove il noleggiante prende possesso fisicamente dell’imbarcazione; 2) il luogo di effettiva utilizzazione dell’imbarcazione, venendo in gioco la ubicazione del prestatore e dell’utilizzatore.
Conseguentemente andrà applicata l’iva quando:
- l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene all’interno della UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione fuori dalla UE e l’utilizzo avviene in Italia.
Non andrà applicata l’iva quando:
- l’imbarcazione è messa a disposizione in Italia e l’utilizzo avviene fuori UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in un paese UE, ovunque venga utilizzata.
Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine, innanzitutto si distingue tra committente soggetto passivo d’imposta (B2B) e committente soggetto privato (B2C).
Nel primo caso (B2B), si applica la regola generale dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972: la prestazione rileva territorialmente nel luogo di stabilimento del committente.
Nel caso invece di committente soggetto privato (B2C), la norma di riferimento è l’articolo 7-sexies, lett. e)-bis, del D.P.R. 633/1972, che determina l’applicazione dell’imposta in Italia (Iva 22%) quando:
- l’imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, e l’utilizzo avviene in Italia;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e l’imbarcazione viene utilizzata in territorio UE;
- l’imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità, e utilizzata in Italia.
Considerata la obiettiva difficoltà di seguire con precisione gli spostamenti nei diversi mari dei natanti oggetto di locazione o noleggio, con la Circolare n. 43/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di far ricorso a misure presuntive.
In particolare, ha richiamato i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 49/E/ 2002 e con la Circolare n. 49/E/2002, in merito alla riferibilità alle percentuali forfetarie di utilizzo dell’imbarcazione nel territorio comunitario nonché precisato che “il ricorso a percentuali forfetarie è diretto ad individuare il luogo di utilizzo dell’imbarcazione, in mancanza di prove concrete, tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, risulterebbe problematico sia per l’Amministrazione sia per il contribuente dare una concreta dimostrazione delle rotte effettivamente seguite”.
Nelle seguenti tabelle sono riportate le misure presuntive di utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque comunitarie, distintamente per tipologia di imbarcazione, cui fa riferimento l’amministrazione finanziaria:
a) imbarcazione da diporto a motore
Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie
fino a 7,50 metri 10%
da 7,51 a 12 metri 40%
da 12,01 a 16 metri 50%
da 16,01 a 24 metri 60%
oltre 24 metri 70%
b) imbarcazione da diporto a vela
Lunghezza Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie
fino a 10 metri 40%
da 10,01 a 20 metri 50%
da 20,01 a 24 metri 60%
oltre 24 metri 70%
Si precisa che, la circolare 43/2011 specifica però che tali percentuali forfettarie sono utilizzabili solo:
- per i noleggi a breve termine: le imbarcazioni siano messe a disposizione in Italia e utilizzate in territorio nazionale o UE;
- per i noleggi a lungo termine: i prestatori siano italiani e i committenti siano soggetti non passivi d’imposta per utilizzi in territorio italiano o UE.
Resta escluso il ricorso a criteri di forfetizzazione dell’utilizzo della imbarcazione all’interno delle acque territoriali italiane nell’ipotesi in cui la messa a disposizione sia avvenuta in acque extracomunitarie. In questo caso dovrà senz’altro farsi riferimento a rilevazioni analitiche degli spostamenti dell’imbarcazioni.
V. anche Noleggio occasionale di unità da diporto
V. anche Novità iva in tema di utilizzo delle imbarcazioni da diporto. Legge di bilancio 2020