La legge italiana consente ad un armatore privato di noleggiare a terzi la sua barca a vela -c.d. noleggio occasionale- se di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri (ma la norma vale anche per le navi da diporto), ricavando dei proventi che sono assoggettati ad un particolare regime fiscale.
Questa attività non costituisce “uso commerciale dell’unità” e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni.
La norma che consente questa possibilità è il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, che ha inserito l’art. 49-bis al Codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005).
L’art. 49-bis nella sua versione definitiva afferma che: il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità.
Il contratto di noleggio si definisce come quello in cui: “una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio”.
In questo caso il noleggiante, cioè l’armatore, prende a bordo i suoi, i noleggiatori, per trascorrere un certo periodo di tempo in mare e le zone di navigazione sono scelte dall’armatore stesso, che continua ad avere la disponibilità (ed il comando) della barca. Se ci fosse a bordo un equipaggio tecnico, sarebbe alle dipendenze dell’armatore.
Questa forma contrattuale si differenzia dalla locazione, che è “il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato“, perché in questo ultimo caso, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
Quindi, chi prende in “locazione” una barca a vela ne assume normalmente anche il comando anche delegando il relativo comando a persona qualificata di fiducia che è generalmente uno skipper.
Nel caso della locazione, peraltro, il firmatario del relativo contratto è responsabile in solido con il conducente della barca per qualsiasi danno causato a terzi a meno che non possa provare che la circolazione della barca è avvenuta contro la sua volontà.
Entrambe le tipologie della locazione e del noleggio configurano sempre lo svolgimento di attività commerciale. Quindi l’armatore deve avere una ditta individuale o una società iscritta al Registro delle Imprese, e la barca deve essere adibita ufficialmente ad uso commerciale, con annotazione di questa destinazione d’uso nei pubblici registri e sulla licenza di navigazione. Quando un’imbarcazione da diporto viene iscritta come unità commerciale, non è più ammesso il suo uso promiscuo anche ai fini privati.
Tuttavia, come visto in apertura, la legge ammette un’eccezione alla regola generale a condizione che:
- innanzitutto, l’armatore privato può solo noleggiare e mai concedere in locazione la propria imbarcazione da diporto. Abbiamo detto noleggio e non locazione.
- l’attività di noleggio deve essere svolta in forma occasionale in contrapposizione alla abitualità ed alla professionalità
- all’armatore privato che noleggia occasionalmente la sua imbarcazione è richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica.
Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail (l’inadempimento è punito con sanzioni pecuniarie), e le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.
Le modalità sono illustrate nel decreto 26 febbraio 2013, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Mef e con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.