Con l’art. 1 comma 725 L. 27 dicembre 2019, n. 160, (“Legge di Bilancio 2020”) il Legislatore è recentemente intervenuto emanando una disposizione volta ad evitare la doppia imposizione, la non imposizione o la distorsione della concorrenza per disciplinare il luogo di tassazione ai fini IVA dei servizi di locazione, leasing, noleggio a breve termine delle imbarcazioni da diporto.
Precedenti normativi
In tema di regole sulla territorialità IVA (art. 7-quater del DPR 633/1972), le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto si intendono effettuate in Italia quando:
- i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati all’interno del territorio unionale;
- i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio unionale, ma utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana.
Dunque, se i mezzi di trasporto non sono utilizzati nell’Unione europea, i servizi di locazione, leasing e noleggio a “breve termine” non sono territorialmente rilevanti in Italia.
Al fine di dimostrare l’effettivo utilizzo di un’imbarcazione nelle acque territoriali Unione europea, il contribuente avrebbe potuto far riferimento a percentuali di presumibile utilizzo determinate in base alla propulsione del natante (vela oppure motore) e, in base alla lunghezza del medesimo (Circolari nn. 43/2002; 38/2009; 37/2011; 43/2011).
Tuttavia, nell’ambito di una richiesta di informazioni allo Stato Italiano (risalente a novembre 2018), la Commissione Europea ha evidenziato come non sia ammissibile una riduzione forfetaria generale senza una verifica del luogo di utilizzo effettivo.
La novità introdotta dalla Legge di Bilancio
La “nuova” disciplina, applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, rimanda all’emanazione di uno specifico provvedimento (“Provvedimento”) da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (i.e. 30 dicembre 2020).
Tale Provvedimento individuerà le modalità tecniche ed i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del mezzo di trasporto al di fuori dell’Unione europea. In considerazione della ratio della norma è ragionevole ritenere che l’Amministrazione finanziaria rivedrà il proprio orientamento laddove l’imponibilità ad IVA nel settore dei trasporti sia collegata a criteri di utilizzo del “mezzo di trasporto” forfettari e non effettivi.