Le Sezioni Unite della Cassazione, in un caso di una società italiana che rifiuta di consegnare ad una società dell’UE altra merce sostenendo che non c’è alcun vincolo contrattuale che la obblighi a fornire, hanno ritenuto che anche per le azioni di nullità e di accertamento negativo relative a un contratto di vendita intra-UE sia competente il giudice del luogo della consegna, in assenza di clausola di deroga del foro, ai sensi dell’art. 5, n. 1, Regolamento CE 44/2001 (ora art. 7, n. 1, Regolamento UE 1215/2012).
Regole generali sulla giurisdizione
In assenza di scelta scritta fatta dalle parti, in caso di conflitto tra soggetti domiciliati in Stati membri diversi, il giudice competente verrà individuato sulla base delle norme di diritto internazionale privato vigenti, ed in particolare oggi il Regolamento UE 1215/2012, cha ha sostituito dal 10 gennaio 2015 il Regolamento CE 44/2001.
La regola generale è quella che la causa segue il foro del convenuto in giudizio. Il Regolamento citato prevede anche delle competenze esclusive che prevalgono sempre, nonché delle competenze c.d. “speciali” sulla base della materia del contendere.
Ad esempio, nel caso di una compravendita tra venditore italiano e compratore francese, la controversia può essere decisa dal giudice dello Stato in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna del bene (regola speciale).
La scelta di applicare l’uno o l’altro foro spetta a chi inizia la causa. Diversamente, le parti avrebbero potuto concordare mediante l’inserimento di una clausola apposita nel contratto ed ai sensi del Regolamento CE 44/2001 (ora Regolamento UE 1215/2012) il tribunale a cui rivolgersi nel caso di lite, così da evitare di dover discutere in giudizio anche di quello.
Ma cosa accade se le parti avevano solo un accordo verbale ed uno dei due pretende che il giudice dichiari che esso non sia mai esistito?
Secondo alcuni, le regole di competenza dettate in materia contrattuale non possono trovare applicazione quando si chieda al giudice di accertare che un contratto non è mai esistito o che lo stesso non produce effetti, perché nei fatti non si rientrerebbe nella “materia contrattuale” di cui tratta il Regolamento UE 1215/2012. Tale tesi non ha avuto molto seguito nelle pronunce delle diverse corti internazionali, dovendosi invece applicare il Regolamento anche nei casi in cui si chieda la nullità o inesistenza dell’accordo contrattuale.
In questo ultimo caso, quindi vale, quindi, la regola generale del foro del convenuto o quella speciale del luogo della consegna del bene venduto.