- 1. Regolamento Europeo CE 1177/2010
- 2. Regolamento CE 392/2009
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3.
I DIRITTI DEI PASSEGGERI
- 3.1. Diritto al risarcimento in caso di morte o lesioni personali
- 3.2. Diritto al risarcimento per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a mano
- 3.3. Diritto di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano
- 3.4. Diritto di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di oggetti di valore
- 3.5. Diritto dei passeggeri a mobilità ridotta al risarcimento per la perdita o il danneggiamento di ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche
- 3.6. Diritto a un anticipo di pagamento in caso di incidente marittimo
- 4. IL PROCEDIMENTO
La legislazione italiana definisce i sinistri marittimi come “ogni evento straordinario e dannoso occorso a bordo di qualsiasi natante, la cui entità sia tale da mettere in pericolo la efficienza del natante ai fini della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita umana o sulla sorte del natante o del carico o sulla integrità delle opere portuali ovvero di altro natante“.
Gli elementi principali del sinistro marittimo possono essere rappresentati in:
- la perdita (anche presunta) dell’imbarcazione;
- la perdita (anche presunta), il ferimento o la morte di una persona in mare;
- danni alla nave o ai componenti/attrezzature/installazioni di essa (compresi anche incidenti tra più imbarcazioni);
- danni all’ambiente marino.
Le normative europee che regolano la materia sono il Regolamento CE 1177/2010 e 392/2009 che stabiliscono rispettivamente i diritti del passeggero e la responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
Regolamento Europeo CE 1177/2010
Il Regolamento Europeo CE 1177/2010 si applica ai passeggeri (compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta) che viaggiano via mare e per vie navigabili interne a bordo di:
- servizi passeggeri il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;
- servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione da un porto situato in un paese terzo ad un porto situato in uno Stato membro e
- crociere il cui porto d’imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro .
Il regolamento non si applica tuttavia a determinate categorie di servizi di navigazione, ossia le piccole imbarcazioni (con trasporto massimo di 12 persone, e/o equipaggio di 3 persone, e/o senza mezzi di propulsione meccanica), i viaggi brevi (distanza complessiva di sola andata inferiore a 500 metri), i viaggi su originali o singole riproduzioni di navi storiche progettate prima del 1965 e che possono traportare al massimo 36 passeggeri, nonché ai viaggi con navi da escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere.
Il regolamento (UE) n. 1177/2010 lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a danni dovuti a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto.
Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell’UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.
Essi includono:
- Il diritto ad avere informazioni entro 30 minuti dall’orario previsto per la partenza i riguardanti l’orario di partenza e di arrivo stimato.
- Nel caso di maggiori ritardi, ossia nel caso di ritardi superiori a 90 minuti la compagnia deve offrire, se possibile, spuntini e pasti.
- Inoltre, qualora si renda necessario il soggiorno per una o più notti, il vettore deve offrire, sempre se possibile, fino a 3 pernottamenti, limitando il costo a 80,00 Euro a notte per passeggero escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento.
- Tali obblighi in capo al vettore vengono tuttavia meno nel caso in cui il ritardo o la cancellazione siano dovuti a gravi condizioni metereologiche che mettano a rischio la sicurezza del viaggio.
- Qualora il ritardo – superiore a 90 minuti – o la cancellazione possano essere ragionevolmente previsti, la compagnia deve immediatamente offrire la scelta tra
1) il trasporto alternativo alla destinazione finale alla prima opportunità e
2) il rimborso del prezzo del biglietto e se necessario il ritorno del passeggero al primo punto di partenza.
- Inoltre, proporzionalmente al ritardo subito, il passeggero ha diritto ad una compensazione che potrà variare dal 25% al 50% del costo del biglietto. Si ha diritto ad una compensazione pari 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di:
a) 1 ora in un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
b) 2 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore;
c) 3 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore;
d) 6 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore.
- Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato rispettivamente nelle ipotesi a) – d) al passeggero spetta una compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto.
- trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone con disabilità e a mobilità ridotta sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
- introduzione di un meccanismo per il trattamento dei reclami da parte di vettori e operatori dei terminali;
- istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di far rispettare i diritti sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l’applicazione di sanzioni.
Si tratta in ogni caso di misure di protezione minime ed irrinunciabili che non precludono al passeggero, analogamente a quanto avviene nel settore aeronautico, di fare ricorso agli ulteriori strumenti di tutela, anche giudiziale, messi loro a disposizione dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali.
Regolamento CE 392/2009
Il Regolamento CE 392/2009 disciplina il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione.
Esso include alcune disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 (modificata dal protocollo del 2002) relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e si applica a tutti i vettori che si occupano di trasporto internazionale, compreso il trasporto tra gli Stati membri dell’UE, e di alcune tipologie di trasporto nazionale, a condizione che:
- l’imbarcazione batta bandiera di uno Stato membro o sia registrata in uno Stato membro, o
- il contratto di trasporto sia stato concluso in uno Stato membro, o
- il luogo di partenza o di destinazione o entrambi, in base al contratto di trasporto, siano situati in uno Stato membro.
Il regolamento copre la responsabilità del vettore in relazione ai passeggeri, al loro bagaglio e ai loro veicoli, nonché agli ausili alla mobilità, in caso di incidenti e non pregiudica il diritto dei vettori di limitare la propria responsabilità in caso di incidenti in conformità della convenzione internazionale del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal protocollo del 1996 nella sua forma attuale.
Con il termine “incidente” sono qui intesi sia i “sinistri marittimi” (il vero e proprio naufragio, il capovolgimento, la collisione o l’incaglio della nave, un’esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave) sia altri sinistri che sorgano durante il trasporto.
I DIRITTI DEI PASSEGGERI
Diritto al risarcimento in caso di morte o lesioni personali
Incidente marittimo: il passeggero ha diritto in ogni caso a un risarcimento fino a 250.000 DSP da parte del vettore o della compagnia assicurativa di quest’ultimo, fatta eccezione per le circostanze che vanno oltre le possibilità di controllo del vettore (es. atti di guerra, fenomeni naturali di carattere eccezionale, atti compiuti da terzi). Il risarcimento può arrivare fino a 400.000 DSP, a meno che il vettore non dimostri che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
Incidente non marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 400.000 DSP da parte del vettore e della compagnia assicurativa di quest’ultimo, qualora dimostri che l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore.
Diritto al risarcimento per la perdita o il danneggiamento del bagaglio a mano
Incidente marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 2.250 DSP da parte del vettore, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
Incidente non marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 2.250 DSP da parte del vettore, qualora dimostri che l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore.
Diritto di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano
Il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 12.700 DSP** (veicoli, compresi i bagagli trasportati sopra o all’interno del veicolo) o 3.375 DSP (altri bagagli) da parte del vettore, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
Diritto di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di oggetti di valore
Il passeggero ha diritto a un risarcimento fino a 3.375 DSP da parte del vettore in caso di perdita o danni riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento, gioielli, preziosi e opere d’arte, unicamente a condizione che tali oggetti siano stati depositati presso il vettore e che questi abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro.
Diritto dei passeggeri a mobilità ridotta al risarcimento per la perdita o il danneggiamento di ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche
Incidente marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione o ai costi di riparazione dell’apparecchiatura in questione da parte del vettore, a meno che quest’ultimo non dimostri che l’evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
Incidente non marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore che corrisponde al valore di sostituzione o ai costi di riparazione dell’apparecchiatura in questione, qualora dimostri che l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore.
Diritto a un anticipo di pagamento in caso di incidente marittimo
In caso di morte o lesioni personali, il passeggero, o la persona che ha titolo al risarcimento, ha diritto a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate. Il pagamento viene calcolato in base ai danni subiti, deve essere effettuato entro 15 giorni e non può essere inferiore a 21.000 EUR in caso di morte.
IL PROCEDIMENTO
Denuncia scritta
In caso di danni al bagaglio a mano o ad altri bagagli il passeggero è tenuto a denunciare il danno al vettore per iscritto e nei termini. In caso contrario il passeggero perde il diritto a un risarcimento.
In caso di danni visibili ai bagagli a mano il reclamo va fatto prima di sbarcare o al momento dello sbarco; per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della loro riconsegna. In caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, il termine per la presentazione è di 15 giorni dalla data dello sbarco o della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.
Termini di scadenza per l’azione risarcitoria
In generale l’azione per il risarcimento dei danni va avviata entro due anni presso il foro competente. L’inizio del termine di prescrizione può variare a seconda del tipo di perdita.
Esonero e limiti di responsabilità
La
responsabilità del vettore può essere limitata nel caso in cui riesca a
dimostrare che la morte o le lesioni personali subite da un passeggero o i
danni ai suoi bagagli sono totalmente o parzialmente imputabili al passeggero
stesso. I limiti dei vari importi di risarcimento non valgono, se viene
dimostrato che i danni sono imputabili al vettore o a un suo sottoposto o a un
incaricato del vettore o al vettore di fatto, il quale ha agito con
l’intenzione di causare tali danni o nella consapevolezza che tali danni
sarebbero probabilmente occorsi.
**DSP: Diritti Speciali di Prelievo – Nominano un’unità di conto del FMI –
Fondo Monetario Internazionale. Sono la base di calcolo anche nell’ambito delle
pretese risarcitorie per danni così come previsto in diverse Convenzioni
internazionali. Sul sito internet
del FMI si trova una tabella di conversione. In data 16
dicembre 2013 il valore di 1 DSP era pari ad Euro 1,1191.