Possono essere numerosi i motivi per il quali una parte (di soluto il convenuto) decide di non partecipare ai procedimenti arbitrali: vincoli finanziari, ristrutturazione, procedura di liquidazione o, semplicemente, per risparmiare soldi e poi tentare di opporsi in fase di esecuzione.
Da un punto di vista procedurale, la maggior parte delle regole arbitrali prevedono che, in assenza della partecipazione di un rispondente, il procedimento arbitrale continuerà comunque solo per impulso della parte interessata.
Ad esempio l’Articolo 6 dell’ ICC stabilisce: “Se una delle parti rifiuta o non riesce a partecipare alla arbitrale o qualsiasi fase dello stesso, l’arbitrato procede nonostante tale rifiuto o il fallimento.” Disposizioni simili sono previste anche per la Regole LCIA, Articolo 15.8; Regole SIAC, Regola 20.9; Regole UNCITRAL, Articolo 30; Regole SCC, Articolo 35.2, per citarne solo alcuni.
Le regole UNCITRAL, Articolo 25, inoltre prevedono espressamente il potere del tribunale arbitrale rendere lodo ex parte sempre che non vi siano motivi di irregolarità di instaurazione del contradditorio o di violazione del diritto di difesa.
Una disposizione analoga è contenuta anche nella sezione 41 del Inglese Arbitration Act 1996 e in un certo numero di altre leggi arbitrali nazionali, in particolare quelli che si basano sulla Legge Modello UNCITRAL.
Il problema è che né le norme procedurali, né leggi di arbitrato offrono ulteriori indicazioni su come il procedimento arbitrale dovrebbero essere condotti in caso di rifiuto di una parte a partecipare. Per questa ragione, il Chartered Institute of arbitri ha emesso un International Arbitration Practice Guideline on Partito non partecipazione, nel caso in cui una parte si rifiuta di partecipare al procedimento arbitrale, elencando i principali fattori che gli arbitri dovrebbero prendere in considerazione quando il convenuto non partecipa e suggerendo il modus operandi in caso di mancata partecipazione di una delle parti nel corso di un’audizione in programma.
Pertanto, gli arbitri devono garantire che l’altra parte è a conoscenza dei procedimenti arbitrali in corso, incluso accertarsi che la Parte abbia avuto notificata la domanda introduttiva dando prova delle ricevute di tutte le e-mail scambiate, e fornendo copie cartacee di tutti i documenti e la corrispondenza sul record, insieme con la prova di avvenuta consegna.
v. anche Arbitrato commerciale internazionale