Premessa
La commissione tributaria della Lombardia con la sentenza di appello n. 2129 del 15/03/2018 ha dichiarato sproporzionate e conseguente ha ritenuto di disapplicare, nel quantum, le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emanate sulla base dell’art 303 del Testo unico della Legislazione doganale, ribadendo “come la violazione di un principio generale dell’ordinamento europeo consenta al giudice nazionale di disapplicare la norma eventualmente ritenuta incompatibile con quella europea”. La sanzione applicata nel caso trattato, proporzionata alla violazione commessa, è stata determinata pari alla metà del minimo edittale e quindi ad € 51,50 (contro una sanzione richiesta di € 5.128,75).
Proporzionalità delle sanzioni
Nell’ambito del diritto doganale, i principi sanzionatori più rilevanti sono contenuti nell’art. 303 del TULD (Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale, approvato dal D.P.R. 43/1973 ed in vigore dal 12 aprile 1973) che di recente è stata riformulata dall’articolo 11, 4° comma, del D.L. 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012.
Le maggiori criticità della suddetta norma riguardano principalmente la proporzionalità delle sanzioni.
Infatti, in caso di differenze tra il diritto di confine accertato e quello dichiarato superiore al 5%, l’art. 303, in vigore dal 29 aprile 2012, applica la sanzione come segue:
- per diritti fino a 500 euro si applica la sanzione da 103 a 500 euro;
- per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
- per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione da 5.000 a 15.000 euro;
- per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione da 15.000 a 30.000 euro;
- per diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.
Tale regime sanzionatorio presenta delle chiare discordanze in relazione al principio di proporzionalità tra disvalore di un illecito e la misura sanzione applicata, sia con i principi generali interni che con il principio comunitario della proporzionalità, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia secondo cui la sanzione non deve risultare eccessiva rispetto all’entità della violazione.
Questa sentenza rappresenta, quindi, un importante precedente con riferimento alle controversie che potrebbero nascere con riferimento alla medesima questione ed per evitare ingiustificate vessazioni nei confronti dei contribuenti.