La regolamentazione dei trasporti internazionali di merci su strada è contenuta nella Convention relative au contract de trasport interntional de marchandises par route: per semplicità denominata C-M-R.
Ambito di applicazione
Ai sensi della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo 5 luglio 1978, la Convenzione CMR si applica a “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno sia Parte della Convenzione”.
Il trasporto deve, ai sensi della Convenzione sopra citata, aver ad oggetto «marchandises», ovvero entità materiali qualificabili come merci e diverse da:
- bagaglio accessorio ad un contratto di trasporto di persone.
- ai trasporti effettuati in base a convenzioni postali internazionali;
- ai trasporti funebri;
- ai traslochi
L’art. 2 della CMR disciplina specificatamente, il trasporto internazionale cumulativo tale ipotesi di trasporti misti o assistititi (strada-mare, strada-ferrovia) differenziandone la disciplina a seconda che vi sia o meno “rottura del carico”. Se infatti la merce non viene scaricata dal mezzo stradale a sua volta trasportato su diverso mezzo di trasporto (es. Traghetti o carri ferroviari), e quindi non c’è “rottura del carico”, troverà applicazione la CMR; nel caso in cui, al contrario, le cose vengano scaricate e ricaricate su mezzo diverso da quello stradale, si avrà “rottura del carico” e conseguentemente l’inapplicabilità della Convenzione stradale.
Responsabilità del vettore per perdita o avaria merci
La responsabilità del vettore è disciplinata dall’art. 17 della Convenzione, che regolamenta le principali ipotesi caso di:
- perdita totale delle merci;
- perdita parziale delle merci;
- avaria.
In caso di perdita totale delle merci, la convezione stabilisce che nel caso il vettore causi un danno alla merce per dolo o colpa a lui imputabili, questi non potrà avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità (argomenti che tratteremo nel paragrafo successivo) ma sarà tenuto al risarcimento integrale del valore della merce.
La Convenzione stabilisce un limite al risarcimento che il vettore è tenuto a pagare per perdita totale o parziale della merce che non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante, in mancanza di speciali dichiarazioni del mittente (effettuate prima della conclusione del contratto in modo da permettere al vettore di preventivare e concludere un contratto di assicurazione merci).
Tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta. Sono inoltre rimborsabili il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni. Invece nell’ipotesi di ritardo, il vettore deve corrispondere un’indennità non eccedente il prezzo di trasporto, sempre che vi sia prova del pregiudizio sofferto.
In caso di perdita parziale o avaria apparente, il destinatario deve effettuare immediatamente le riserve al vettore, mentre in caso di avaria occulta il destinatario è tenuto a contestare al vettore le riserve entro 7 giorni dalla riconsegna in forma scritta.
Nel concetto di perdita viene ricompreso anche il ritardo indefinito nella riconsegna.
La merce infatti può essere considerata perduta quando non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, nel caso in cui non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. L’equiparazione del ritardo alla perdita totale, tuttavia, non si verifica automaticamente come conseguenza del suddetto ritardo.
Il risarcimento per ritardo non può superare il prezzo del trasporto.
Qualora dal ritardo derivi anche un’avaria della merce questa verrà risarcita come sopra indicato e l’avente diritto si attivi al fine di contestare tale fattispecie si applicheranno le responsabilità indicate nei punti precedenti.
Esonero Responsabilità vettore
Come precedentemente indicato, il vettore è responsabile, con onere della prova a suo carico della perdita totale o parziale, dell’avaria o del ritardo nella riconsegna verificatesi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna al destinatario.
Le cause di esonero di responsabilità possono essere:
Carattere generale
- La colpa dell’avente diritto (ad es. per redazione inesatta della lettera di vettura; il rilascio di documenti insufficienti; l’indicazione di un indirizzo errato; lo stivaggio difettoso; l’ordine di sospensione del trasporto su ordine del mittente e la scaricazione difettosa ad opera del destinatario).
- Ordine dell’avente diritto non dipendente da colpa del vettore. Esempio: Il vettore non può essere considerato responsabile dell’avaria delle cose trasportate se la stessa, ad esempio, è la conseguenza delle erronee istruzioni in ordine alla regolamentazione della temperatura del veicolo frigorifero utilizzato per il trasporto.
- Vizio proprio della merce
- insufficienza di imballaggio
Fatti del tutto inevitabili o circostanze che il vettore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare per l’incidente stradale verificatosi senza colpa o per l’incendio doloso, se il vettore aveva assunto ogni possibile precauzione.
Cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari
Prescrizione
La convenzione CMR prevede tre ipotesi di prescrizione. La prescrizione decorre:
- Nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata.
- Nel caso di perdita totale dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento merce.
- In tutti gli altri casi, dal terzo mese dalla data di conclusione del contratto di trasporto.
Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto.