Con la sentenza 19 dicembre 2019, nella Causa C-532/18, la Corte di Giustizia ha condannato la compagnia aerea per le ustioni causate dal rovesciamento di un caffè caldo verificatosi, per ragioni ignote, durante un volo, precisando che la responsabilità non presuppone che si sia realizzato un rischio inerente al volo.
Il Caso
Nella specie, una minore, e per essa il padre, chiedeva alla compagnia aerea austriaca Niki Luftfahrt GmbH (in liquidazione) il risarcimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1 , della Convenzione di Montreal per ottenere dal vettore (all’epoca divenuto insolvente) la condanna al risarcimento dei danni derivati dalle ustioni subite perché durante un volo da Palma de Majorca (Spagna) a Vienna (Austria), del caffè caldo posto sul tavolino pieghevole del padre posto accanto, per ragioni rimaste ignote, le si capovolgeva addosso, causandole ustioni di secondo grado.
La domanda accolta in primo grado dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg) era stata riformata dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale Superiore del Land Vienna), secondo cui l’articolo 17 della Convenzione di Montreal limiterebbe la sua portata esclusivamente agli incidenti causati da un rischio inerente al trasporto aereo, nella specie non provato dalla ricorrente.
La ricorrente aveva allora proposto ricorso per cassazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, austriaca; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria un’interpretazione della Convenzione, sospendeva il procedimento per richiedere alla Corte di Giustizia di precisare la nozione di «incidente» ai sensi della Convenzione di Montreal, che non ne contiene una definizione precisa.
Il rinvio pregiudiziale
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38) (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), entrata in vigore, per quanto attiene all’Unione europea, il 28 giugno 2004, ed in particolare sulla interpretazione della nozione di «incidente».
La Corte ha preliminarmente ricordato come la Convenzione di Montreal costituisca parte integrante dell’ordinamento dell’Unione3 e come le nozioni in essa contenute debbano essere oggetto di un’interpretazione uniforme e autonoma.
Per quanto riguarda, nel dettaglio, la nozione di “incidente”, atteso che la stessa non forma oggetto di alcuna definizione nella Convenzione di Montreal, occorre fare riferimento al suo senso comune nel contesto in cui si colloca, alla luce della Convenzione e delle finalità da essa perseguite; la Convenzione di Montreal prevede, infatti, un regime di responsabilità in larga misura oggettiva dei vettori aerei, nel giusto equilibrio degli interessi di costoro e dei passeggeri.
Secondo la Corte, subordinare la responsabilità del vettore alla condizione che il danno sia dovuto alla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo ovvero all’esistenza di un nesso tra l’“incidente” e l’impiego o il movimento dell’aeromobile non è conforme né al senso comune della nozione d’“incidente”, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione, né agli obiettivi dalla medesima perseguiti.
Nella specie, dal tenore dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal emerge che, affinché sorga la responsabilità del vettore, l’evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero dev’essere qualificato come «incidente» e che quest’ultimo deve essersi prodotto a bordo dell’aeromobile o nell’ambito di una qualsiasi delle operazioni d’imbarco o di sbarco.
Conclusioni
L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione d’”incidente” deve ricomprendere tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.