A cinque anni dalla legge Gelli-Bianco, alla Camera si fa strada un nuovo procedimento di riforma con la proposta di legge firmata da Andrea Colletti che riporta la condotta del medico nella responsabilità contrattuale (così che oltre alle strutture sanitarie, dunque, anche chi esercita la professione medica risponde nei confronti del paziente per responsabilità contrattuale ex articoli 1218, 1223, 1228 C.C.) e punta ad abolire gli specifici reati dei camici bianchi introdotti nel 2017, tornando dunque ad applicare le fattispecie generali di omicidio colposo e lesioni personali colpose.
Fra le altre novità:
– diventa insanabile il mancato esperimento della consulenza tecnica preventiva;
– l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione è estesa agli aventi causa e sono incentivati gli accordi fra le parti;
– sul risarcimento pesano il danno emergente e il lucro cessante che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
– Ospedali e cliniche rispondono anche per l’organizzazione inadeguata o per la carenza di dotazioni e attrezzature.
– È quindi abrogato nella pdl il reato ex articolo 590 sexies Cp introdotto ad hoc dalla legge 24/2017 per la responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali in ambito sanitario.
– Quanto al risarcimento, la mediazione civile deve essere conclusa in tre mesi, mentre ne sono concessi dieci per completare la consulenza tecnica preventiva, dopodiché la domanda diventa procedibile.
V. Anche LA RIFORMA DELLA COLPA MEDICA NELLA LEGGE GELLI-BIANCO