La distinzione non è priva di importanza se si considera che, nel caso di autoveicoli e mezzi da imbarcare o sbarcare, intese come “servizi portuali” possono essere svolte solo da soggetti all’uopo espressamente autorizzati dall’AdSP (Autorità di Sistema Portuale), mentre intese come “operazioni portuali” sono parte del ciclo delle operazioni portuali e, quindi, ricomprese nell’autorizzazione concessa all’impresa terminalista.
Due recenti pronunce del Giudice amministrativo (T.A.R. Sicilia Sentenza n. 875 pubblicata il 25 marzo 2019 e T.A.R. Campania, Napoli, ordinanza cautelare depositata in data 4 aprile 2019) hanno riacceso i riflettori sulla vexata quaestio dell’autoproduzione (del rizzaggio e del derizzaggio) da parte del vettore marittimo.
In particolare, il T.A.R. Sicilia con la citata sentenza ha preso posizione sulla qualificazione giuridica delle attività legate alle operazioni di imbarco/sbarco nei trasporti Ro-Ro o Ro-Pax, ha ritenuto che lo svolgimento di tali attività debba essere assoggettato ad espressa autorizzazione da parte dell’AdSP, superando così la pratica invalsa in quel porto nel quale l’attività di rizzaggio era svolta in forma libera dal Comando nave, incentrando il percorso logico-giuridico sul tema della sicurezza, operando il richiamo al D. Lgs. 272/1999 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di opera- zioni e servizi portuali, con particolare riferimento all’art. 35, che impone al datore di lavoro specifiche prescrizioni in tema di gestione in sicurezza delle attività di “stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale”.
Nella motivazione il Collegio siciliano avanza due ulteriori considerazioni a sostegno della qualificazione del rizzaggio quale servizio portuale, prendendo in esame le caratteristiche, per così dire strutturali, delle attività in commento. Da un lato, infatti, il rizzaggio ed il derizzaggio sarebbero “attività specialistiche” non ricomprese nel rigido elenco delle “operazioni portuali” di cui al primo periodo dell’art. 16 com- ma 1 L. 84/94 e pertanto, ad avviso del TAR Sicilia, non potrebbero essere ad esse assimilate tout court. Dall’altro lato, il rizzaggio e il derizzaggio sarebbero “strettamente conness [i] (ove necessari in funzione della tipologia di operazione) al ciclo delle operazioni che si svolgono in porto”- e pertanto rientranti nella definizione legislativa di “servizi portuali”.
Concludendo, il TAR ha definito il rizzaggio ed il derizzaggio di autoveicoli e mezzi gommati quali attività che coinvolgono aspetti legati alla sicurezza della navigazione e, come tali, non possono essere svolte senza l’autorizzazione espressa dell’AdSP, e non rientrano neppure nella categoria delle opera- zioni portuali, non essendo ricomprese nel ciclo delle operazioni di cui all’art. 16, comma 1, L. n. 84/94.
Il rizzaggio ed il derizzaggio rientrano nella categoria dei servizi portuali in quanto attività connesse alle operazioni portuali e, conseguentemente, è legittimo il provvedimento dell’AdSP che, nello svolgimento della propria attività regolatrice, le identifichi come tali, sottoponendone lo svolgimento alla previa espressa autorizzazione ex art. 16 comma. 3 L. 84/94.
Già la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 5 aprile 1995, aveva qualificato il rizzaggio ed il derizzaggio come “operazioni nautiche” (termine introdotto per la priva volta da Cassazione n. 729/75) ed aveva quindi sancito l’inapplicabilità a tali attivitaà dell’articolo 16 comma 4 lettera d) della L. 84/94 (applicabile alle sole “operazioni portuali”), che consente l’autoproduzione o self handling “alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere” (in senso conforme si sarebbe successivamente pronunciato anche il Consiglio di Stato, nell’arresto n. 1177 del 3 luglio 1996).
Più di recente, i giudici amministrativi si sono occupati di questioni affini alla presente e, pur seguendo percorsi interpretativi analoghi, sono giunti a conclusioni non omogenee.
In materia di incolonnamento di auto finalizzato all’imbarco, alcune recenti sentenze del TAR Calabria (nn. 620 e 844 del 2015), hanno qualificato tali attività quali “operazioni portuali”. Per altro verso, il Consiglio di Stato (Sent. 387/2016), con riferimento alle attività di imbarco sbarco passeggieri, ha qualificato le stesse come “servizi portuali” soggette alla regolamentazione delle AdSP.
In data 4 aprile 2019, è stata pubblicata un’ordinanza del TAR di Napoli che appare propensa a qualificare le attività di rizzaggio e derizzaggio come “servizi portuali”, pronunciandosi in via cautelare sulla richiesta proposta dal ricorrente-vettore di sospendere l’efficacia di una nota ufficiale emessa dalla competente AdSP. Nel caso di specie, il vettore aveva inoltrato istanza di autorizzazione all’autoproduzione dell’attività di rizzaggio e derizzaggio, sulla quale, tuttavia, per inerzia dell’AdSP, si formava il silenzio assenso ex art. 16 comma 7 ter L. 84/94. Con la nota impugnata, l’AdSP aveva diffidato il vettore dall’intraprendere l’attività in autoproduzione, nonostante il ricorrente fosse ormai autorizzato di diritto ex art. 16 L. n. 84/94.
Il ricorrente aveva quindi impugnato il provvedimento, chiedendo che ne venisse disposta la sospensione dell’efficacia provvisoria in attesa della pronuncia nel merito. Il TAR di Napoli, in via cautelare, ha riconosciuto la veste di “servizio portuale” dell’attività di rizzaggio e derizzaggio, ritenendo quindi applicabile la disciplina di cui all’art. 16 comma 7 ter L. 84/94; in conseguenza di ciò “l’inibizione posta dall’Autorità si risolve nella limitazione di un’attività già autorizzata”, accogliendo in via provvisoria le istanze della ricorrente.
Come si nota, anche in questo caso il giudice amministrativo ha qualificato l’attività di rizzaggio come servizio portuale, tuttavia, perché ha dovuto prendere atto del fatto che, essendo intervenuto il silenzio assenso ai sensi dell’art. 16 comma 7 ter della L. 84/94, il ricorrente aveva ottenuto di diritto l’autorizzazione richiesta.
Alla luce di quanto precede, non si può che constatare come il corretto inquadramento giuridico delle attività di rizzaggio e derizzaggio sia, di fatto ad oggi, incerto.