- 1. Definizione
- 2. Ambito soggettivo di applicazione
- 3. Condizioni e doveri delle parti
- 4. Natura dell’accordo
- 5. Tipologie
- 6. Creditori particolari: Banche e intermediari finanziari
- 7. Modifiche al piano o agli accordi (art. 58)
- 8. Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59)
- 9. Competenza per materia e territorio
- 10. Procedimento in sintesi
- 11. Misure cautelari e protettive negli accordi di ristrutturazione (art. 54)
- 12. Convenzione di moratoria (art. 62)
- 13. Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi (art. 63)
- 14. Effetti degli accordi sulla disciplina societaria (art. 64)
- 15. Disposizioni penali relative agli accordi di ristrutturazione (artt. 341, 342)
Il decreto legge 8 Aprile 2020, N. 23 “recante disposizioni urgenti per il sostegno alla liquidità delle imprese e all’esportazione ” ha rinviato integralmente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 per consentire a tutti i soggetti coinvolti di continuare ad operare secondo una disciplina consolidata e nella fase più acuta dell’emergenza economica. Invero, l’art. 6 prevede il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 – prevista originariamente per il 15 agosto 2020 – al 1° settembre 2021. Tale differimento si unisce a quello, già previsto, con cui si era differita al 15 febbraio 2021, l’entrata in vigore delle misure di allerta volte a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese.
Definizione
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d. lgs 14/2019) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria che, diversamente dagli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 d. lgs 14/2019), è soggetto all’omologazione del Tribunale.
Più comunemente, si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti (accordo standard o ordinario) ovvero il 30% (accordo agevolato) o il 75% di crediti omogenei appartenenti alla stessa categoria (accordo esteso) e “certificato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa.
Ambito soggettivo di applicazione
Ai sensi del primo comma dell’art. 57 d. lgs. 14/2019, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale, e diverso dall’imprenditore minore a cui non si applica.
Tali accordi sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.
Condizioni e doveri delle parti
Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza. Preme segnalare come la legge fallimentare (art. 182 bis) prevedesse solo lo stato di crisi, anche se la dottrina vi faceva rientrare l’insolvenza.
Per crisi s’intende «lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate» (art. 2 lett. a) d. lgs 14/2019).
Per insolvenza s’intende «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2 lett. b) d. lgs 14/2019).
Durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 d. lgs. 14/2019). In particolare, il debitore ha il dovere di:
illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.
I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
Natura dell’accordo
Sulla natura dell’accordo di ristrutturazione, dottrina e giurisprudenza mantengono posizioni discordanti: Secondo l’orientamento maggioritario, l’accordo di ristrutturazione ha natura privatistica, giacché si tratta di un contratto plurisoggettivo tra il debitore e i creditori (una sorta di pactum de non petendo); una opinione minoritaria lo considera come un particolare concordato preventivo, anche in ragione dei numerosi rimandi alla sua disciplina; infine, un’interpretazione minoritaria lo qualifica come una procedura concorsuale autonoma.
Tipologie
Il codice della crisi d’impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:
- accordo standard o ordinario (art. 57 d. lgs. 14/2019), del tutto simile a quello disciplinato dalla legge fallimentare all’art. 182 bis;
- accordo agevolato (art. 60 d. lgs. 14/2019), rappresenta una novità rispetto alla disciplina precedente;
- accordo ad efficacia estesa (art. 61 d. lgs. 14/2019) riprende parzialmente l’art. 182 septies legge fallimentare, ma con una portata soggettiva più ampia, giacché riguarda anche i creditori non finanziari.
– Accordo di ristrutturazione ordinario o standard (art. 57)
Tale è l’accordo concluso tra l’imprenditore (anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore), che versi in stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Il suddetto accordo è soggetto all’omologazione del Tribunale, secondo quanto disposto dall’art. 44 d. lgs. 14/2019.
L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; il suddetto piano deve essere redatto secondo le modalità previste per gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 d. lgs. 14/2019). Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39 d. lgs. 14/2019 (amplius infra).
Nell’accordo di ristrutturazione ordinario è prevista una moratoria (assente nell’accordo agevolato di cui all’art. 60 d. lgs. 14/2019); l’intesa, infatti, deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
- entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini sopra indicati.
– Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60)
Si tratta di un accordo “semplificato” rispetto a quello ordinario appena descritto e trova la propria disciplina nell’art. 60 d. lgs. 14/2019. Le caratteristiche precipue sono:
- la percentuale del 30% dei creditori (contro il 60% dell’accordo ordinario);
- nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (invece, prevista nell’accordo ordinario);
- rinuncia alle misure protettive temporanee (che possono essere richieste nell’accordo ordinario).
– Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)
La norma riprende il precedente art. 182 septies legge fallimentare estendendone l’applicazione soggettiva. anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria e non solo alle banche e agli intermediari finanziari.
L’art. 61 d. lgs. 14/2019 prevede una deroga al principio di relatività del contratto, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge (artt. 1372, 1411 c.c.), statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Affinché l’accordo esteso trovi applicazione devono essere rispettare le seguenti condizioni:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti;
b) l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta; inoltre, i creditori vanno soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (è una novità rispetto alla disciplina precedente);
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (non era previsto nella disciplina precedente);
e) il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.
I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, c. 4 d. lgs. 14/2019. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
Ai fini dell’accordo di ristrutturazione esteso non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Al contrario, per effetto dell’accordo, non si può imporre ai “creditori estesi” l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.
Creditori particolari: Banche e intermediari finanziari
Come l’art. 182 septies legge fallimentare, anche l’art. 61 d. lgs. 14/2019 si occupa delle banche e gli intermediari finanziari. Nel caso in cui i debiti verso la predetta categoria ammontino a non meno del 50% dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con ricorso, può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. In questo caso, la domanda può essere proposta anche se non risulta avverata la condizione di cui alla lettera b), ossia che l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale.
Modifiche al piano o agli accordi (art. 58)
L’art. 58 d. lgs. 14/2019 introduce una novità rispetto al passato, infatti prevede una disciplina specifica in caso di modifiche agli accordi già conclusi tra debitore e creditore.
Distinguiamo due ipotesi:
- Prima dell’omologazione
In questo caso, se intervengono modifiche sostanziali del piano e degli accordi, è rinnovata l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica del piano da parte di un professionista indipendente (art. 57 c. 4 d. lgs. 14/2019). Inoltre, il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.
- Dopo l’omologazione
In caso di modifiche sostanziali del piano, successive all’omologazione, l’imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell’attestazione da parte del professionista indipendente (art. 57 c. 4 d. lgs. 14/2019). Il piano modificato e l’attestazione rinnovata sono pubblicati nel Registro delle Imprese; i creditori sono avvisati della pubblicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’art. 48 d. lgs. 14/2019.
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59)
Il codice della crisi d’impresa prevede l’applicazione dell’art. 1239 c.c. ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. La norma, in materia di remissione del debito, stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera anche i fideiussori. La remissione accordata ad uno dei fideiussori libera gli altri limitatamente alla parte del fideiussore liberato. Infine, se gli altri fideiussori hanno acconsentito alla liberazione, rimangono obbligati per l’intero. In altre parole,
i creditori aderenti all’accordo non possono agire verso i fideiussori per la porzione del credito non soddisfatta dall’accordo;
i creditori non aderenti conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti dei coobbligati, dei soci illimitatamente responsabili e degli obbligati in via di regresso.
Nel caso in cui gli accordi di ristrutturazione riguardino una società, questi esplicano efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.
Competenza per materia e territorio
Competente a conoscere la domanda sull’accordo di ristrutturazione è il Tribunale in composizione collegiale (art. 40); la competenza territoriale è indicata nell’art. 27; al di fuori di quanto disposto nel comma 1 (dedicato ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e alle imprese in amministrazione straordinaria), è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 c. 1 lett. m) d. lgs. 14/2019). Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
Invece, nelle fattispecie indicate nell’art. 27 c. 1 d. lgs. 14/2019 (relativamente ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e alle imprese in amministrazione straordinaria) è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 d. lgs. 168/2003 (sull’istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello). Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’art. 4 d. lgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Procedimento in sintesi
Il procedimento dettato dal codice della crisi d’impresa è unitario e possono individuarsi diverse fasi:
il deposito della domanda di accesso:
- con accordo già concluso (art. 57)
- con accordo in itinere (artt. 44 ss.)
- rinuncia alla domanda (art. 43)
- opposizione
- omologazione (artt. 44 ss.)
- esecuzione dell’accordo
Possono verificarsi delle fasi eventuali, come:
- l’impugnazione contro l’omologazione degli accordi: reclamo (art. 51)
- la sospensione dell’accordo (art. 52)
- la revoca dell’omologazione dell’accordo (art. 53).
Misure cautelari e protettive negli accordi di ristrutturazione (art. 54)
Secondo l’art. 2 c. 1 lett. q) d. lgs. 14/2019, per misure cautelari s’intendono «provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza»
Secondo l’art. art. 2 c. 1 lett. p) d. lgs. 14/2019, per misure protettive s’intendono «le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza»
Il codice della crisi d’impresa non contempla, diversamente dalla legge fallimentare che all’art. 182 bis disponeva il “blocco automatico” (ossia senza richiesta di parte) per 60 giorni delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese, una norma simile, non esistendo alcun automatismo, ma occorrendo l’espressa richiesta, su istanza di parte, dell’adozione delle misure protettive.
Il Tribunale può emettere provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione. I suddetti provvedimenti sono assunti su istanza di parte. Un esempio di provvedimento cautelare può consistere nella nomina di un custode d’azienda (art. 54 c. 1 d. lgs. 14/2019).
Le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, sia di quelli standard (art. 57) che ad efficacia estesa (art. 61). Occorre allegare la documentazione di cui all’art. 57 e la proposta di accordo va corredata da un’attestazione del professionista indipendente, da cui risulti che sono in corso trattative con i creditori e che la proposta è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti.
Dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54 c. 2 d. lgs. 14/2019).
La durata complessiva delle misure protettive non può superare i 12 mesi, inclusi rinnovi e proroghe (art. 8).
Per completezza espositiva, si ricorda che non sono soggetti ad azione revocatoria «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria» (art. 166 c. 3 lett. e) d. lgs. 14/2019).
Convenzione di moratoria (art. 62)
La convenzione di moratoria rappresenta un’altra tipologia di accordo, che diverge dall’accordo di ristrutturazione stricto sensu inteso, in quando difetta della fase di omologazione. L’istituto era disciplinato dall’art. 182 septies legge fall., che ne limitava l’applicazione ai “creditori finanziari”, il nuovo art. 62 d. lgs. 14/2019 presenta alcune novità rispetto al passato.
Innanzitutto, la convenzione di moratoria conclusa tra debitore e creditori può avere ad oggetto:
- la dilazione delle scadenze dei crediti,
- la rinuncia agli atti,
- la sospensione delle azioni esecutive e conservative,
- ovvero ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.
La suddetta convenzione produce i propri effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, in deroga al principio di relatività (artt. 1372, 1411 c.c.).
Le condizioni per la conclusione della convenzione in moratoria sono simili a quelle richieste per l’accordo esteso (art. 61 d. lgs. 14/2019).
In particolare, occorre che:
- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.a);
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.c);
- vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.d);
- un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
La convenzione di moratoria unitamente alla relazione del professionista indipendente deve essere comunicata ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla prefata comunicazione può essere proposta opposizione avanti al Tribunale, il quale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo in corte d’appello (art. 51).
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi (art. 63)
Il debitore può proporre una transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione sia esso standard (art. 57), agevolato (art. 60) esteso (art. 61). Anche in questo caso, si rende necessaria l’attestazione di un professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali; la relazione suddetta deve riguardare specificatamente la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.
La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione relativa agli accordi di ristrutturazione, è depositata presso il competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.
Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
L’adesione alla proposta è espressa: su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio;
per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Ai fini dell’articolo 48, comma 5, l’eventuale adesione deve intervenire entro 60 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria (art. 64)
Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione standard (art. 57), agevolati (art. 60), estesi (art. 61) ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive (art. 54) relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano:
- gli articoli 2446 c. 2, 3 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni;
- 2447 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società per azioni;
- 2482-bis c. 4, 5, 6 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società a responsabilità limitata;
- 2482-ter c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società a responsabilità limitata;
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Disposizioni penali relative agli accordi di ristrutturazione (artt. 341, 342)
Senza pretesa di completezza, si riportano le norme penali aventi rilievo in materia di accordi di ristrutturazione. Il codice della crisi di impresa le colloca nel Titolo IX, Capo III, recante le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa. In particolare, rilevano l’art. 341 rubricato “concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” e l’art. 342 avente ad oggetto il reato di falso in attestazioni e relazioni.
Secondo l’art. 341 è punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
L’art. 342 punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che nelle relazioni o attestazioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Infine, se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.