Cos’è
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è la “misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale” introdotta dal Decreto n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modifica dalla legge n.26 del 2019.
Tale beneficio è stato introdotto per tutelare chi ha un ISEE molto basso e un patrimonio modesto per combattere la povertà e si compone di due quote: una integrativa del reddito perché calcolata su 12 mensilità parametrata alla composizione del nucleo familiare e diretta ad incrementare le risorse economiche del singolo componente; l’altra come ausilio al pagamento delle rate del mutuo o del canone di affitto.
Nel silenzio della legge istitutiva del Reddito di cittadinanza del 2019 (che non diceva nulla al riguardo), il Decreto Sostegni del 2021 avrebbe dovuto stabilire l’impignorabilità del sussidio, ma poi questa previsione è saltata e non è stata inserita nel testo normativo approvato.
Dunque, i Tribunali sarebbero liberi di valutare tale misura pignorabile oppure no sulla base di alcuni fattori.
A favore della pignorabilità
Secondo alcuni giudici il reddito di cittadinanza è “pienamente pignorabile senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.” sulla base dei seguenti elementi:
✓ la definizione contenuta nella norma stessa che istituisce il sussidio (art. 1 comma 255), la quale definisce il RdC quale misura “contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro e della libera scelta del lavoro” da cui si desume l’equiparazione del sussidio ad un contributo lavorativo;
✓ l’assenza nel decreto legge di qualunque riferimento alla natura alimentare del RdC;
✓ la mancata menzione del RdC tra i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.;
✓ il carattere predominante del RdC come strumento di politica attiva dell’occupazione;
✓ la natura eccezionale e di stretta interpretazione delle disposizioni che prevedono divieti di pignorabilità rispetto al principio generale dell’art. 2740 c.c.;
✓ la bocciatura da parte del Senato della modifica varata dalle commissioni Bilancio e Finanze con la quale veniva proposta la non pignorabilità del RdC (e, quindi, la mancata menzione dell’impignorabilità nel maxi-emendamento per la conversione del decreto Sostegni).
Secondo tali assunti, il reddito di cittadinanza, quale sussidio di politica attiva del lavoro, sarebbe pignorabile per intero (e non nei limiti di 1/5) perché non è né uno stipendio né una pensione (pignorabile entro certi limiti).
Il Tribunale di Trani, in contrasto con quanto disposto dalla normativa applicata finora, ha ritenuto il Reddito di cittadinanza pignorabile, allorché lo Stato possa riprendersi il Reddito di cittadinanza nel caso in cui il percettore non riesca a saldare un debito con il Fisco oppure non versi quanto dovuto all’ex coniuge in caso di divorzio.
Contro
Nato come misura di sostegno di integrazione reddituale per le persone più povere, la legge lo farebbe rientrare tra i crediti impignorabili.
In particolare, l’art. 545 del Codice di procedura civile nell’elencare i crediti impignorabili comprende, tra questi, i «crediti alimentari», salvo che il credito azionato derivi proprio da cause di alimenti (in questo caso per procedere al pignoramento è necessaria l’autorizzazione del giudice).
La norma contempla, tra i vari casi di impignorabilità, anche i «sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri».
Una importante modifica normativa nel senso dell’impignorabilità del Reddito di cittadinanza è arrivata con la recentissima legge di Bilancio 2022 ed è stata recepita anche dall’Inps, che è il soggetto «terzo pignorato» al quale i creditori si rivolgono per far bloccare le somme prima che vengano erogate al percettore. L’ultima Legge di Bilancio ha provveduto a modificare la legge istitutiva del reddito di cittadinanza ed ha sottolineato che con questa misura si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’art. 545 del Codice di procedura civile.
Sostanzialmente questo significa che il reddito di cittadinanza è impignorabile.
L’Inps, in un recente messaggio (mess. n. 341 del 24.01.2022) ha, infatti, ribadito l’assoluta impignorabilità del Reddito di cittadinanza, richiamando tale normativa.
Di conseguenza, l’Istituto si ritiene obbligato a rendere la «dichiarazione di terzo» (quella chiesta dal creditore pignorante al debitore del suo debitore, ai sensi dell’art. 547 Cod. proc. civ., per conoscere l’entità delle somme che gli deve versare e così poterle pignorare prima dell’erogazione) precisando che le somme erogate a titolo di Reddito di cittadinanza non possono essere vincolate.
L’ultima pronuncia giurisprudenziale, in tal senso, è del giudice dell’esecuzione del tribunale di Catania del 30.03.2022 che, in un’ordinanza di assegnazione di somme derivanti da un pignoramento presso terzi (in questo caso, presso l’Inps, quale soggetto erogatore dell’assegno), con una succinta motivazione ha ritenuto legittimo il pignoramento del Reddito di cittadinanza, sottolineandone il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione; in ciò in aperto contrasto con la legge di Bilancio 2022.
Ad oggi, pertanto, salvo pronunce giurisprudenziali fuori dal coro, il reddito di cittadinanza è impignorabile per precisa indicazione di legge.