Premessa
Il piano attestato di risanamento non ha trovato una regolamentazione specifica nel sistema dettato dalla legge fallimentare, trovando un breve accenno nell’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. che regola la fattispecie degli atti non soggetti ad azione revocatoria fallimentare, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede inoltre che un professionista indipendente, designato dal debitore, attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il quale deve essere in possesso di alcuni requisiti specifici per poter essere designato dal debitore poiché egli deve:
- essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lett. a) e b), L.F.;
- essere indipendente, non potendo essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento, da alcun rapporto di natura personale o professionale;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c.
Il professionista non deve poi, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.
L’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. prevede infine che, su richiesta del debitore, il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese.
Il piano attestato di risanamento
Con l’emanazione della Legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 (pubb. nella Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254), il nostro legislatore ha, invece, regolamentare con maggiore specificità la disciplina del piano attestato di risanamento.
L’art. 5, lett. e), della Legge n. 155/2017 ha stabilito le qualità che deve avere il piano attestato di risanamento:
- forma scritta,
- data certa,
- contenuto analitico.
Il piano attestato di risanamento trova ora la propria regolamentazione specifica all’interno dell’art. 56 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCI) (pubb. nella Gazz. Uff. 14 febbraio 2019, n. 38, S.O.) che entrerà compiutamente in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: il termine è previsto per il 15 agosto 2020).
– Presupposti
In termini analoghi con quanto previsto dall’art. 67, comma 2, lett. d), L.F. l’art. 56, comma 1, CCI prevede innanzitutto che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano attestato di risanamento può pertanto essere predisposto da un imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza.
Da un punto di vista soggettivo, l’imprenditore, assoggettabile alla liquidazione giudiziale, deve essere venuto, alternativamente, a trovarsi in uno:
- stato di crisi, vale a dire in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore;
- stato di insolvenza che è definito come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il medesimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Per poter ricorrere allo strumento del piano attestato di risanamento, l’impresa non deve però trovarsi in una situazione di difficoltà irreversibile, dovendosi, piuttosto, trattare di una mera crisi transitoria e temporanea, che può essere risolta attraverso un accordo con i creditori.
Il piano deve pur sempre essere idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa, essendo finalizzato a garantire la continuità aziendale attraverso il recupero di una situazione normale da punto di vista economico e finanziario.
– Il contenuto del piano
- L’art. 56, comma 2, CCI prevede inoltre che il piano, oltre ad avere data certa, deve indicare:
la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; - le principali cause della crisi;
- le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di finanza nuova;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
L’imprenditore deve allegare al piano i documenti previsti dall’art. 39 del D.lgs. n. 14/2019, cioé:
- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei 5 anni precedenti.
– L’attestazione
L’art. 56, comma 2, CCI prevede, come peraltro già prescritto nella disciplina previgente, che un professionista indipendente provveda alla attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCI, il professionista deve soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c.;
- non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale.
Inoltre, con riferimento al requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lett. o) n. 3, CCI si ribadisce che il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
Resta fermo il fatto che l’imprenditore può chiedere che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese, così come previsto dall’art. 56, comma 5,CCI.
– Onere probatorio e data certa degli atti unilaterali e dei contratti
L’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 14/2019 prescrive poi che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano non solo devono essere provati per iscritto, ma devono altresì avere data certa.
– Esenzione dall’azione revocatoria
In linea di continuità rispetto a quanto disposto dall’art. 67 L.F., l’art. 166 CCI prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di risanamento, ad eccezione del caso di dolo o colpa grave del professionista attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.
L’art. 166 del D.lgs. n. 14/2019 precisa, infine, che l’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria. Si tratta di benefici finalizzati ad incentivare il ricorso agli strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi che garantiscono peraltro la stabilità degli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza laddove l’esito della procedura può presumibilmente concludersi in modo positivo.
– Esenzione dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta
L’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019 prevede, infine, due specifici casi di esenzione dalla responsabilità penale per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice ex art. 323.
L’art. 324 del D.lgs. n. 14/2019 esclude difatti l’applicabilità degli artt. 322, comma 3, (bancarotta preferenziale) ed art. 323 (bancarotta semplice) in relazione ai pagamenti e alle operazioni compiute in esecuzione degli accordi in esecuzione del piano attestato di risanamento.