Il Crowdfunding, letteralmente, (“crowd”) “folla”, (“funding”) “finanziamento” è uno strumento di finanziamento tramite il web attraverso il quale chiunque può contribuire economicamente alla realizzazione di progetti in vari settori: sociale produttivo, creativo.
Nello specifico, esistono molteplici piattaforme internet, ove previa registrazione è possibile immettere un progetto personale che si ritiene di realizzare a cui diversi soggetti possono decidere di dare un contributo economico di qualsivoglia entità al fine di finanziarlo e, divenirne quindi sostenitori.
Si distinguono 4 modelli di Crowdfunding a seconda del tipo di ritorno di cui gode il finanziatore/sostenitore del progetto:
–Reward-based:
In questo modello è prevista una controprestazione a favore del finanziatore che può coincidere con un riconoscimento, un oggetto realizzato tramite i capitali raccolti, lo sconto per l’acquisto di un prodotto o in altri premi più complessi, tuttavia raramente il reward è di tipo finanziario.
In questo tipo di crowdfunding se il budget di raccolta prestabilito non viene raggiunto i fondi tornano indietro.
–Donation-based:
Dal nome stesso si desume il concetto di donazione, insito nello stesso modello. Attraverso tale meccanismo è possibile sostenere una determinata causa senza che vi sia un ritorno tangibile. In tali casi i donatori sono mossi da uno spirito di beneficienza.
I progetti che caratterizzano la donation sono per lo più cause sociali inerenti al sostenimento di bambini dei paesi del terzo mondo, la pulizia dell’ambiente, le persone disabili.
–Lending based:
Tale modello rappresenta il c.d. prestito di denaro che tra origine dalla tecnologia peer-to-peer in cui il mutuatario deve corrispondere un tasso di interesse sulla somma di denaro ottenuta, come strumento alternativo rispetto al credito bancario, richiedendo tassi di interessi inferiori.
In questa tipologia di operazioni, così come per i normali affidamenti bancari, la normativa che regola il nostro settore è la sezione IX delle nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari, definito ‘Social Lending’, definito come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto”.
Oggi le piattaforme possono operare se sono istituto di pagamento ex art. 114 TUB, intermediario finanziario ex art. 106 TUB o istituto di credito. E possono fare da intermediari nelle trattative personalizzate tra imprenditori e singoli finanziatori».
–Equity-based:
Questo modello consiste nella raccolta di capitale di rischio per un’impresa mediante internet e rappresenta uno strumento innovativo e alternativo ai tradizionali canali bancari che permette di investire direttamente in startup e imprese attraverso un portale web autorizzato dalla Consob.
Con l’equity i crowdfunder investono nelle imprese proponenti ottenendo come corrispettivo dei titoli azionari, entrando così a far parte del capitale sociale della società nella quale hanno riposto fiducia.
In un primo momento la possibilità di usufruire di questo sistema era concessa solo alle start-up innovative, ossia una particolare categoria di società introdotta nel nostro ordinamento dal c.d “Decreto crescita 2.0” al fine di favorire lo sviluppo del Paese, seguita, con la “Legge di stabilità del 2017”, da tutte le “piccole e medie imprese”.
Conseguentemente sono stati introdotti diversi correttivi e l’iter legislativo in materia si è concluso con il D.Lgs n.129 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) che ha attuato le seguenti modifiche:
– Si è meglio definita l’accezione di “piccole e medie imprese”.
– Viene richiesto un ulteriore “requisito patrimoniale” al fine della iscrizione nel registro dei gestori di portali di equity crowdfunding tenuto dalla Consob, consistente nella adesione del gestore ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o, in alternativa, la stipula di un’assicurazione per la responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo criteri da stabilirsi da parte della Consob con regolamento.
Infine, il Regolamento Consob avvenuto con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 ha apportato ulteriori modifiche recependo le novità normative introdotte nel TUF in materia di equity crowdfunding e, tra essi, un vero e proprio “diritto di ripensamento” senza spese per l’investitore, per coloro i quali intendano recedere dall’ordine di adesione, tenuto conto che i finanziatori spesso possono essere soggetti che possono essere definiti quali consumatori, ai sensi delle disposizioni del codice del consumo.