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Contratto di arruolamento

6th Novembre 2019 by Anna Realmuto

La Convenzione o Contratto di arruolamento è un particolare rapporto di lavoro stipulato tra un armatore o proprietario di imbarcazione e il personale marittimo. 

Il rapporto di lavoro è disciplinato da una normativa speciale: Codice della navigazione e Regolamento sul collocamento (R.D. 327/1942 aggiornato alla L. 25/2010 e D.P.R. 231/2006), e dalla Convenzione internazionale OIL del 2006.

Tale normativa si applica a tutto il personale marittimo, intendendosi con tale locuzione, ai sensi dell’art. 114 del Codice della Navigazione, la gente di mare (ovvero chi si imbarca per lavorare a qualsiasi titolo e per qualsiasi mansione), gli addetti ai servizi portuali (piloti, lavoratori portuali, palombari in servizio locale, ormeggiatori, barcaioli), gli impiegati nei cantieri navali (ingegneri navali; costruttori navali; maestri d’ascia e i calafati).

Il Codice della navigazione contempla la necessaria iscrizione nelle matricole della gente di mare quale presupposto per la stipulazione del contratto di arruolamento che, secondo quanto previsto dall’art. 115 cod. nav., si divide in:

1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;

3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera – in appositi registri, definiti “matricole” (art. 118 cod. nav.), tenute da uffici statali – Capitanerie di Porto ed Uffici Marittimi dipendenti – che hanno il compito di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione. 

I requisiti richiesti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare sono richiamati dallo stesso codice della navigazione, art. 119 cod. nav. e art. 239 reg. cod. nav., sulla base di quanto prescritto a livello internazionale.

È necessaria la cittadinanza italiana, o di altro paese dell’Unione europea, età non inferiore a 16 anni, certificato di nuoto e voga. Dopo l’iscrizione nella gente di mare è possibile procedere all’imbarco.

In caso di assunzione di personale irregolare, la normativa di riferimento, con le relative sanzioni amministrative pecuniarie, è contenuta nel R.D. 30 marzo 1942 n. 327, Codice della Navigazione, nel Capo III “Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull’assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo”.

Il contratto di arruolamento, ai sensi dell’art. 325 Codice della Navigazione, può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato oppure per uno o più viaggi, purché in quest’ultimo caso non venga superata la durata di un anno che trasforma il contratto di diritto a tempo indeterminato come disposto dall’art. 326 Codice della Navigazione, costituendo tale previsione una misura preventiva rispetto al possibile ricorso abusivo a più contratti a tempo determinato (vedasi sul punto Sent. Cass. 62/2015).

Accanto alle tre tipologie contrattuali sopra descritte sono, inoltre, previste forme di utilizzo delle prestazioni lavorative peculiari, essendo il settore del lavoro marittimo caratterizzato da forte instabilità in quanto le cosiddette “chiamate di imbarco” sono spesso legate ad esigenze di stagionalità.

Per tale motivo, al fine di evitare sia la dispersione di professionalità acquisite sia per assicurare una maggiore tutela al lavoratore, sono stati introdotti gli istituti contrattuali della “continuità del rapporto di lavoro” e della “disponibilità retribuita”. In tali casi, il contratto di arruolamento è svincolato dall’imbarco e permane anche nei periodi tra uno sbarco e l’imbarco successivo alle dipendenze dello stesso imprenditore, con l’obbligo per il lavoratore di risposta alla chiamata d’imbarco dell’armatore.

Pertanto, in presenza di questi specifici rapporti di lavoro, il lavoratore mantiene anche dopo lo sbarco il vincolo contrattuale con l’armatore-datore di lavoro, continuando a percepire retribuzioni soggette a contribuzione, seppur con importi e caratteristiche differenti.

Il datore di lavoro marittimo è tenuto a registrare la gente di mare sul ruolo di equipaggio o sulla licenza e deve, inoltre, tenere un Albo di bordo in luogo accessibile all’equipaggio con l’indicazione delle norme di legge e di regolamento relative all’arruolamento, e delle norme della contrattazione collettiva e ogni altra norma o disposizione applicabile all’equipaggio. 

La retribuzione può essere a tempo, a viaggio o in partecipazione ai proventi del nolo o del viaggio dovuti all’armatore.

Anche la cessazione del contratto ha un regime particolare, in quanto il rapporto di lavoro può risolversi per diverse ragioni:

  • riconducibili all’armatore (perdita totale o innavigabilità della nave per naufragio, perdita della nazionalità della nave, sequestro della nave, o anche per la mera facoltà riconosciuta all’armatore di risolvere il contratto di arruolamento, fatti salvi i diritti spettanti all’arruolato);
  • riconducibili all’arruolato (sbarco dell’arrivo lato per cattivo trattamento riservatogli dall’armatore, sbarco dell’arruolato per motivi di autorità o per motivi di salute).

Oltre a tale peculiarità normativa, il lavoro dei marittimi è un lavoro sui generis
di per sé, basato sulla temporaneità del rapporto lavorativo, il quale richiede, in primis, un buono stato di salute dei lavoratori, potendo essere soggetti a malattie specifiche a causa della natura dell’attività lavorativa e della permanenza in paesi terzi. E, inoltre, un’occupazione particolarmente stressante: ore di lavoro lunghe e non regolari, difficoltà di riposare, una nutrizione particolare (cibo non fresco per molto tempo), situazioni ambientali molto variabili, permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili.

Per questo il marittimo è sottoposto a rigorosi controlli sanitari: uno biennale dove viene sottoposto a vari esami, e una visita prima di ogni imbarco.

Il lavoro in mare espone, inoltre, a rischi peculiari e durante l’orario lavorativo un marittimo ha maggiori possibilità di ferirsi rispetto a qualsiasi altra tipologia di lavoratore. La nave, infatti, è di per sé fonte di pericolo: i macchinari ivi presenti, gli spazi in cui ci si muove, il carico stesso, le manovre, il maneggio di sostanze tossiche sia per lavori di bordo che come carico e, non da ultimo, l’affaticamento causato da una riduzione degli equipaggi.

Infine, in merito al riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato, nella seduta n. 137 del 26 ottobre 2016, in esame definitivo, un decreto legislativo di riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.

Filed Under: Diritto del Lavoro, Diritto della Navigazione Tagged With: Codice della Navigazione, Contratto di arruolamento, Diritto del lavoro marittimo

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