Con una recente sentenza, la n. 7874, pubblicata il 18 novembre 2019, Il Consiglio di Stato ha determinato uno stop alla proroga di 15 anni prevista dalla legge di Bilancio per il 2019 sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, pur senza disapplicare formalmente l’estensione delle concessioni fino al 2033 a causa di alcune formalità tecniche, ma aprendo il via a possibili ulteriori sentenze negative. La decisione ha, altresì, dichiarato illegittime anche le semplici proroghe delle stesse concessioni, previste prima dalla legge 221/2012 fino al 31 dicembre 2020 e poi dall’art. 1 comma 683 della legge di bilancio 145/2018 fino al 31 dicembre 2033.
Le predette norme, infatti, sarebbero in contrasto con la Direttiva europea “Bolkestein” sulla liberalizzazione dei servizi, art. 12 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea “Promoimpresa” del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15).
Ciò segna un cambiamento di tendenza rispetto ad altre pronunce di segno opposto e contenute in otto sentenze gemelle con cui il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha applicato la proroga di 15 anni, per sbarrare la strada ad altrettanti ricorsi (sentenze da 7251 a 7258 depositate il 24 ottobre 2019), consentendo alla Pubblica Amministrazione di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il diritto europeo e, quindi, a non adottare più alcun provvedimento di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Occorre precisare, tuttavia, che la violazione del diritto eurounitario non provoca la nullità dell’atto amministrativo, ma solo un vizio di illegittimità; chi ha interesse deve, quindi, impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo proponendo un ricorso al tar entro il termine di decadenza (60 giorni), pena l’inoppugnabilità del provvedimento medesimo. Inoltre, il dirigente pubblico che ha adottato l’atto illegittimo non impugnato rimane soggetto alle responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.