Con l’entrata in vigore della riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022si) viene istituito un nuovo rito unico, disciplinato dagli articoli dal 473-bis a 473-bis.71, che si applica ai procedimenti «in materia di persone, minorenni e famiglie» attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni.
Restano esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini nella Unione europea.
Le novità più importanti del nuovo rito a tutela diretta dei minori.
- la competenza del Tribunale sarà individuata sulla base della residenza abituale dei figli (solo in assenza, la competenza sarà individuata sulla base della residenza del convenuto e in caso di sua irreperibilità o residenza all’estero, su quella dell’attore);
- dal deposito del ricorso alla fissazione di udienza di comparizione dei genitori non devono passare oltre 90 giorni;
- in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l’attuazione, il Giudice prima della fissata udienza, può emettere i provvedimenti a tutela dei figli, fissando però nei successivi 15 giorni l’udienza per la conferma o modifico e revoca.
- nei casi in cui un minore rifiuta di avere contatti con un genitore o se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore o con nonni e parenti, il Giudice dispone l’abbreviazione dei termini processuali stante la necessità di tutelare le relazioni familiari fissando al più presto l’ascolto del minore;
- in caso di richieste di contributo economico o in presenza dei figli, oltre alle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dovranno essere depositati gli estratti conto ed i documenti finanziari degli ultimi tre anni relativi a conti intestati in via esclusiva e cointestati con terzi, nonché documenti attestanti la titolarità di beni immobili e beni mobili registrati e di quote sociali;
- ciascun genitore deve compilare e allegare il “piano genitoriale” indicante gli impegni dei figli, le loro attività quotidiane, scolastiche, extrascolastiche, ludiche, e di relazione nonché le vacanze normalmente godute e se non c’è accordo tra genitori, è rimesso alla decisione del giudice, proporre un modello oppure verrà nominato un esperto, quale il coordinatore genitoriale che potrà aiutare i genitori nel concordarlo;
- l’ascolto del minore deve essere sempre disposto dal Giudice per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento;
- in caso di alta conflittualità tra i genitori può essere nominato un curatore speciale per il minore al quale conferire anche poteri di tutela una volta terminato il procedimento;
- le parti devono obbligatoriamente indicare nei loro atti se pendono tra loro altri procedimenti anche di natura penale che li vedono coinvolti;
- la parte che, in merito alle proprie condizioni economiche, rende informazioni o produce documenti parziali o inesatti può essere valutata ai fini della decisione anche in merito alle spese di lite;
- viene sancito il dovere di leale collaborazione tra le parti (siano essi genitori e/o coniugi o conviventi);
- sia nei ricorsi giudiziali che in quelli consensuali di separazione, i genitori potranno già introdurre la domanda di divorzio, abbreviando così il procedimento che vede coinvolti loro malgrado i figli, evitando loro la duplicazione di indagini, di ascolto e di osservazione dei rapporti.
La domanda di separazione e divorzio in contemporanea
Con le norme che entreranno in vigore, si potrà proporre in contemporanea la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento.
Sono necessari due requisiti: 1) il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e 2) la cessazione ininterrotta della convivenza.
Con l’eliminazione dell’Udienza Presidenziale, la causa non dovrà più avere due fasi, la prima comparizione davanti al Presidente e, successivamente davanti al Giudice Istruttore. I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi verranno caratterizzati da determinati atti introduttivi che conterranno l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova. Nel ricorso dovranno essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali viene fondato il ricorso.
Se una delle parti non dichiara in modo completo la propria condizione patrimoniale, il Giudice potrà condannarla al rimborso delle spese legali dell’altro coniuge ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Maggiore tutela del minore: il piano genitoriale e l’ascolto del minore
La stessa Riforma prevede la presentazione, davanti al Giudice, di un piano genitoriale che contenga gli impegni e le attività quotidiane dei minorenni, relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni di parenti e amici ai fini della individuazione e pianificazione del diritto di visita.
Il Giudice avrà anche la possibilità di sanzionare la parte che prima abbia accettato il piano genitoriale, ma poi non lo abbia rispettato nei tempi e nelle modalità mediante ammonizioni o condannare con importo fino a € 5.000,00.
Con la riforma Cartabia – il minore diventa definitivamente parte del giudizio di separazione o divorzio dei genitori.
L’ascolto del figlio avviene se i genitori non hanno trovato un accordo, e quindi sono in causa, ed il Giudice, attraverso l’ascolto diretto generalmente alla prima udienza, può farsi assistere da un professionista terzo (psicologo, neuropsichiatra infantile, ecc.) ossia da un esperto o ausiliario (c.d. ascolto assistito).
Il colloquio deve essere videoregistrato o deve essere fatto un verbale, anche con i comportamenti del minore (se aveva disagio, paura, tristezza, comportamenti violenti, rancorosi ecc.).
Inoltre, se i genitori si accordano sull’affidamento dei figli, il Giudice procede all’ascolto solo se necessario: quindi, in una separazione consensuale o in un divorzio congiunto (consensuale), dove i genitori sono d’accordo sull’affidamento, sulla collocazione, sui tempi di permanenza, i figli generalmente non vengono ascoltati. Allo stesso modo, se durante una causa di separazione o di divorzio i genitori trovano un accordo, i figli non vengono ascoltati.
Separazione consensuale e divorzio consensuale (c.d. divorzio congiunto)
Anche per i procedimenti congiunti (separazione consensuale e divorzio congiunto) la riforma Cartabia ha scelto di unificare il rito. Ancora incerta l’ipotetica possibilità di avanzare consensualmente un ricorso cumulativo per chiedere, con un unico atto e davanti allo stesso Giudice, la separazione e il divorzio.
La lettera della legge ipoteticamente lo permette ma i decreti attuativi hanno fino ad ora trattato unicamente i casi di procedimenti giudiziali (quando si è in causa). Su questo aspetto bisognerà verificare come decideranno di procedere i Giudici, il Parlamento o aspettare che la Corte di Cassazione sia chiamata con un quesito in tal senso.
Attualmente, quindi, la richiesta di separazione consensuale è presentata sempre con ricorso, e deve contenere la descrizione delle condizioni economiche dei coniugi/genitori (con una differenza rispetto ai procedimenti giudiziali in cui si devono obbligatoriamente produrre i relativi documenti).
La parte più importante del ricorso è l’accordo sulle condizioni riguardanti i figli (affidamento, collocazione, regolamentazione del diritto di visita, mantenimento ecc.) nonché le condizioni economiche tra moglie e marito.
Ovviamente su tutti gli aspetti i genitori/coniugi hanno un’ampia disponibilità di scegliere come meglio regolamentare i rapporti. Anche sulle questioni patrimoniali le parti hanno ampia libertà, potendo inoltre inserire trasferimenti immobiliari nel ricorso congiunto, così da poter approfittare di importanti agevolazioni fiscali.
Sebbene sia ancora possibile per i coniugi depositare il ricorso di separazione senza l’assistenza di un avvocato, è comunque preferibile essere seguiti da un Professionista legale specializzato che possa affiancare le parti nel raggiungimento di un accordo equilibrato.
Nelle procedure “consensuali” l’udienza avviene sempre con trattazione scritta (quindi i coniugi/genitori all’udienza non devono essere presenti), salvo che dichiarino espressamente che non intendono riconciliarsi.