La legge finanziaria n. 197/2022 ha introdotto per l’anno 2023 la Rottamazione delle cartelle esattoriali, introducendo la c.d. “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Quali cartelle sono comprese nella rottamazione ?
TUTTE le cartelle affidate al concessionario della riscossione sino al 30 giugno 2022, e quindi, anche cartelle ancora non notificate ma che risultano consegnate al concessionario della riscossione.
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione alcuni carichi di ruolo quali:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
- Sanzioni relative a “lavoro nero”
E’ sempre possibile chiedere l’annullamento e lo sgravio delle cartelle ove esistano i relativi presupposti.
Cosa si paga ?
Per i Debiti di natura tributaria (IRPEF, IVA, IRAP, ACCISE) è previsto il pagamento della sola imposta principale e non saranno dovute le sanzioni e gli interessi e le spese di aggio (somme per il recupero del credito di competenza del concessionario).
Per le Sanzioni amministrative, (Multe e violazioni del Codice della strada o per assegni protestati) è previsto il pagamento della sanzione piena ma non degli interessi e le somme maturate a titolo di aggio.
Per i Contributi Previdenziali (INPS) e premi assicurativi (INAIL) è previsto il pagamento dei soli i contributi dovuti ad eccezione di sanzioni e interessi e aggio.
Tributi comunali (ICI, IMU, TOSAP, TARSU, ecc. ) è previsto il pagamento solo dell’imposta dovuta senza sanzioni ed interessi. In questo caso, comunque è necessario che il Comune aderisca alla “Rottamazione”.
Entro quando si può aderire alla rottamazione?
Si può aderire alla “Rottamazione” entro il 30 aprile 2023.
Come si potrà pagare la rottamazione ?
E’ possibile pagare in unica soluzione il 31 luglio 2023 o in 18 rate per 5 anni con prima rata il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Le successive rate saranno con scadenza trimestrale e cioè il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.