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E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.38, la riforma del processo civile con l’obiettivo di semplificare e accelerare il sistema giudiziario, nei termini concordati con Bruxelles, secondo quanto previsto nel PNRR.
Come descritto nella Relazione illustrativa al decreto legislativo appena approvato, l’ambizione è quella di operare una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione, accanto alla introduzione di modelli di giustizia complementare.
Settore ADR
la riforma interviene mediante innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato prevedendo:
incentivi fiscali a sostegno della mediazione;
l’estensione dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata ed attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice;
la possibilità, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire una istruttoria stragiudiziale, mediante acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente, con finalità ed effetti propri della confessione stragiudiziale; l’estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro all’affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione,
in merito all’arbitrato, che, costituendo a pieno titolo un processo al quale viene oltre tutto ormai riconosciuta valenza giurisdizionale, può considerarsi alternativo solo al processo ordinario di cognizione, viene rafforzato il principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri e attribuito agli stessi, laddove vi sia una sottostante volontà delle parti in tal senso, il potere di emanare provvedimenti cautelari.
Novità nel processo ordinario di cognizione
Le principali novità riguardano:
- rideterminazione in aumento della competenza del giudice di pace;
- riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale;
- la concentrazione della fase introduttiva e il ruolo della prima udienza: la causa dovrà arrivare alla prima udienza già definita nelle domande, eccezioni e prove, in modo da consentire al giudice “un più esteso case management”, eventualmente anche esperibile con il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato;
- la soppressione dell’udienza del giuramento del CTU;
- la sostituzione dell’udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di note scritte;
- l’obbligo di stabilire il calendario del processo alla prima udienza;
- il termine massimo di 90 giorni tra la prima udienza e l’udienza di prove;
- la semplificazione della fase decisoria, con termini difensivi finali ridotti e calcolati a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione;
- la stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante la pandemia.
- Rinominato come “procedimento semplificato di cognizione”, il rito previsto dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c. è reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei casi in cui:
- i fatti causa non siano controversi;
- o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa.
- Introdotti provvedimenti semplificati di accoglimento e di rigetto per i casi in cui:
- i fatti sostitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
- oppure, la domanda è manifestamente infondata, o è omesso o rilutta assolutamente incerto la determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi a fondamento della domanda.
Le impugnazioni
Appello
Le principali novità riguardano:
la rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello, e la devoluzione allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento;
la revisione della disciplina dei “filtri” all’impugnazione: è dichiarata manifestamente infondato l’appello quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata, anche con rinvio a precedenti conformi.
Cassazione
È resa più celere rispetto all’attuale fase camerale, la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati,
Viene introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, conferendo al giudice la possibilità, quando deve decidere una questione di diritto, e previo contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la quesitone alla Corte per la risoluzione del quesito.
Revocazione della sentenza
Viene introdotta una nuova ipotesi di revocazione, per le sentenze il cui contenuto è stato dichiarato dalla CEDU contrario alla convenzione per la salvaguardia dei diritti umani, o ad uno dei suoi protocolli, a condizione che:
si tratti di specifiche violazioni;
e le violazioni siano riferibili ai diritti personali o di stato.
Volontaria Giurisdizione
Il decreto legislativo consente la possibilità di delegare determinate funzioni del giudice direttamente ai notai. In particolare, si tratta delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione.
Sempre al notaio è attribuita la competenza, in aggiunta al presidente del tribunale, per la nomina dell’interprete del non utente nonché la competenza concorrente in materia di riabilitazione del protestato.
Competenza del Giudice di pace
Aumentata la competenza del giudice di pace:
- da 5 a 10 mila Euro per le cause relative a beni mobili;
- da 20 a 25 mila Euro per le cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
Diritto processuale della famiglia
La riforma conferisce una struttura organica ed unitaria al diritto processuale della famiglia, eliminando la molteplicità di modelli processuali in essere.
Il decreto legislativo crea un procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (art. 473 bis e seguenti c.p.c.) valido per la generalità dei procedimenti contenziosi che hanno ad oggetto i diritti della persona, dei minori e delle famiglie
Accanto al rito, viene portata a compimento la riforma ordinamentale, nel segno della semplificazione e della deflazione del carico giudiziario, individuando un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili.
Disposizioni trasversali
Digitalizzazione
Disposizioni trasversali che riguardano dunque tutti i modelli processuali, sono quelle che favoriscono la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia, fra le quali
- l’estensione ed il rafforzamento del PCT, nei procedimenti davanti al Gdp, al Tribunale, in Appello e in Cassazione;
- la semplificazione delle modalità di versamento del contributo unificato;
- la possibilità, salva opposizione delle parti costituite, di tenere con collegamento audiovisivo a distanza o in trattazione scritta, le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
Nuovi principi generali del processo
Plurime disposizioni del decreto legislativo richiamano nuovi principi a fondamento della dimensione valoriale del processo, quali:
- la chiarezza e la sinteticità degli atti e dei provvedimenti del giudice
- la collaborazione tra le parti e il giudice
- la lealtà e la trasparenza che devono improntare il giusto processo
Principi non soltanto enunciati, ma sostenuti da strumenti sanzionatori a disposizione del giudice, in tema soprattutto di liquidazione delle spese di lite, di condanna ex art. 96 c.p.c., di valutazione del comportamento processuale.
Ufficio per il processo
Demandata ad un decreto legislativo ad hoc la valorizzazione dell’ufficio del processo, come necessario supporto al giudice che dovrà decidere la controversia.