Una importante novità, introdotta dal comma 4 dell’art. 473-bis.12 c.p.c. , per chi si avvia ad una procedura contenziosa per crisi coniugale, è quella relativa all’obbligo di allegare al ricorso introduttivo un ” piano genitoriale “, che è previsto “anche a pena di decadenza“, da parte del convenuto (art. 474-bis.16).
Il contenuto del piano genitoriale
Il contenuto del “piano genitoriale” è delineato sinteticamente dall’art. 473-bis.12, c. 4, c.p.c. nel quale si deve dare evidenza al progetto sull’esercizio della responsabilità genitoriale e deve contenere un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli afferenti:
• alla scuola,
• al percorso educativo,
• alle attività extrascolastiche,
• alle frequentazioni abituali
• alle vacanze normalmente godute.
Il piano genitoriale è, quindi, uno strumento tendente a conciliare una genitorialità attiva e condivisa da parte dei genitori, con il fine di perseguire il miglior interesse dei figli minori.
È significativo che l’allegazione del piano genitoriale avvenga nella fase introduttiva dei giudizi di separazione e di divorzio, quasi a significare, che nonostante la dissoluzione del rapporto coniugale, ciascun genitore è chiamato, comunque, a indicare in qual modo vuol impostare i futuri rapporti con i propri figli in un corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
Le sanzioni al genitore che non rispetta il contenuto del piano genitoriale
La funzione del piano genitoriale, come detto, è un adempimento obbligatorio nei giudizi della crisi coniugale affinché il giudice possa verificare se l’esercizio della responsabilità genitoriale è impostato in modo corretto dai genitori; nel caso in cui non lo fosse, l’art. 473-bis.50 prevede che quando il tentativo di conciliazione non riesce ai sensi dell’art. 473-bis.22, il giudice nell’adottare i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli, può formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti, assieme agli atti introduttivi.
L’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39, e cioè:
• ammonizione del genitore inadempiente;
• individuazione ai sensi dell’articolo 614-bis della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
• condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, del minore.
Le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro
Tra le altre novità, v’è l’introduzione dell’art. 473-bis.50 che demanda al giudice – quando adotta provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22, primo comma e vi è la presenza di minori– di indicare quali informazioni ciascun genitore deve comunicare all’altro. Tale indicazione si rivela molto opportuna poiché consente al giudice di indicare con precisione al genitore collocatario, o a quello che ha il figlio in affidamento esclusivo, quali informazioni sulla vita del figlio deve dare all’altro genitore affinché quest’ultimo possa esercitare la responsabilità genitoriale, quando questa è limitata ai sensi dell’art. 337 quater c.c..
In conclusione, la introduzione del piano genitoriale si rivela un istituto davvero utile in quanto percepibile come una occasione di confronto e di una riflessione adeguata tra i genitori, per ripensare a come vivere il loro nuovo status di padre e di madre post separazione, o divorzio.