Negli ultimi anni si assiste al sempre più marcato interesse per il mondo dell’alta cucina, sull’onda degli show televisivi, e alla progressiva consacrazione degli chef superstellati e dei loro piatti, i cui ingredienti, grammature, preparazioni e cotture sono precisi e dettagliatissimi, così come gli impiattamenti, che rendono il piatto unico almeno quanto la ricetta stessa.
Ci si chiede allora fino a che punto, per questo tipo di prodotti, si può anche ricorrere a tutele di carattere legale.
Definizione
Innanzitutto, affinché l’opera gastronomica rappresenti un progresso rispetto al sapere esistente occorre individuare gli elementi che facciano di un piatto un’opera creativa. “Condire” e selezionare elementi o procedure già noti, rielaborandoli magari in modo “personale” può dare luogo alla tutela autorale, laddove ci sia un apporto personale da parte dell’autore.
Del resto è così nel caso di un’opera letteraria o musicale, se sotto forma di testo scritto, file, video ecc. allorché possieda determinate caratteristiche in termini di originalità espressiva, a prescindere dalla novità delle informazioni gastronomiche contenute.
Si deve sapere che già nel VI secolo avanti Cristo, nella Magna Grecia, inventare una ricetta era attività tutelata: esisteva, infatti, una legge (la legge di Sibari) che riconosceva il valore innovativo delle ricette attraverso la concessione una sorta di tutela brevettuale a coloro i quali si fossero distinti nella creazione di particolari opere culinarie.
“Se uno dei cucinieri o dei cuochi inventa un piatto originale ed elaborato, a nessun altro è concesso utilizzare la ricetta se non all’inventore stesso prima che sia trascorso un anno, e così, a chi per primo l’abbia inventata sia riservato di trarne profitto durante il suddetto periodo; ciò affinché gli altri, dandosi da fare essi stessi, si segnalino per invenzioni di tal genere” (Legge di Sibari – 510 a.C.).
Più di recente, il Tribunale di Milano, con la sent. N. 9763 del 2013, ad esempio, ha chiarito i contorni della proteggibilità secondo il diritto d’autore di varie ricette per salumi artigianali raccolte nel sito di un appassionato he, senza l’autorizzazione di chi le aveva composte, erano state in buona parte riportate in un testo pubblicato poi dall’editore Salani. Il Tribunale ha sottolineato che “…sia il linguaggio e l’esposizione degli elementi dei testi…che il risultato concreto dell’attività di selezione e ricerca degli elementi ritenuti rilevanti ed importanti…denota la sussistenza di un sia pur minimo – come d’uso in materia di diritto d’autore – apporto personale dell’autore, non limitato alla mera schematica esposizione di elementi noti ed integralmente disponibili per qualsiasi soggetto”.
Forme di tutela
La legge prevede specifiche tutele per le opere dell’ingegno: 1) il brevetto per le opere che, pur se innovative, sono suscettibili di essere riprodotte su larga scala; 2) il diritto d’autore che si rivolge alle opere dell’ingegno “personali”, uniche.
Affinchési possa brevettare una ricetta, occorre che essa, oltre che essere innovativa, debba riguardare un aspetto della pietanza che possa essere riprodotto su larga scala. Sono un esempio di brevetti in campo culinario un nuovo formato di pasta, un nuovo metodo di impiattamento (che riguarda l’aspetto meramente estetico della pietanza, il suo design), oppure ancora le ricette segrete (tipiche di alcune bibite) che devono rispondere a precisi requisiti e procedure.
Un piatto, invece, è tutelabile mediante il diritto di autore laddove può essere paragonato a un’opera delle arti figurative, della scultura o dell’architettura e/o del design e, quindi, godere della tutela prevista dalla legge sulla protezione del diritto d’autore all’articolo 2, commi 4 e 5, nonché comma 10 se oltre al carattere creativo si riscontra anche il valore artistico.
La violazione di una ricetta d’autore permette alla persona interessata di adire il tribunale per chiedere una duplice tutela:
- il divieto che altre persone possano avvantaggiarsi, sia dal punto di vista della reputazione che da quello economico, della propria opera (tutela inibitoria);
- il risarcimento del danno.