Nel caso di applicazione in fattura di un’aliquota Iva eccedente quella prevista, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata. L’esercizio del diritto di detrazione presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile all’imposta nella misura dovuta.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32900 dell’8 novembre 2022, con cui ha rigettato il motivo di ricorso della società contribuente relativa alla detrazione Iva.

La situazione è rilevante perché siamo in presenza di una condotta che tendenzialmente non lede gli interessi dell’erario.

E’, infatti, il caso frequente per il quale:

L’ordinanza numero 32900/2022 della Corte di Cassazione, a conferma di quanto già precedentemente già enunciato, elabora il concetto, emanando i seguenti principi di diritto: 

  1. il pagamento dell’imposta da parte del cedente (il quale ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso di quanto versato in eccesso);
  2. la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario (il quale ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA in via di rivalsa, nella parte erroneamente versata);
  3. la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell’Amministrazione di escludere la detrazione dell’imposta così pagata in rivalsa.

Quindi, secondo la Corte di Cassazione, nel momento in cui il cedente addebiti al cessionario dell’IVA in misura superiore a quella correttamente dovuta:

Dunque, come sopraccennato, la giurisprudenza si è consolidata nell’assumere una posizione restrittiva sul tema: già precedentemente con la prima sentenza della Corte di Cassazione, la numero 24289 del 2020, che da allora è stata numerose volte confermata, fino all’ultima ordinanza, la numero 32900, del giorno 8 novembre 2022 oggetto del presente esame.

Analizzando entrambe le pronunce, infatti, ci troviamo di fronte a due diverse situazioni potenzialmente abusive:

  1. la detrazione dell’IVA applicata a una operazione non imponibile o esente;
  2. la detrazione dell’IVA applicata in misura superiore (per un errore di aliquota) a quella dovuta ad una operazione comunque imponibile.

Mentre nel primo caso l’illegittimità interessa l’intera detrazione, nel secondo il contribuente avrebbe il diritto alla detrazione dell’ammontare dell’IVA dovuta se fosse stata applicata l’aliquota corretta, ma non di quella eccedente.

Peraltro, il piano interpretativo della questione si relaziona anche con il piano sanzionatorio: secondo la Corte di Cassazione l’articolo 6 comma 6 del Decreto Legislativo 471/1997 va interpretato nel senso che si applica un regime sanzionatorio più mite al caso, meno grave, in cui il contribuente effettui la detrazione in misura superiore a quella effettivamente spettante in una operazione imponibile

Per cui: