Una recentissima sentenza della Corte di Appello di Bologna (C. App. Bologna 10/2/23 n. 290) segna una svolta importante al tema sulla pattuizione di interessi ultra-legali ed anatocistici a carico del correntista, allorché, una volta accertata l’invalidità di detta pattuizione per mancanza dei requisiti di legge, pone a carico della banca l’onere di dimostrare la prova del credito sin dall’apertura del conto corrente.
In particolare, la banca, attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, è tenuta a produrre gli estratti conto sin dall’origine del rapporto bancario non potendo invocare l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni; non può infatti, eccepire l’onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 119 TUB confondendo tale onere con quello di provare il proprio credito.
Solo la documentazione integrale e continuativa delle movimentazioni che hanno determinato il saldo di conto corrente è idonea a provare i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di decreto ingiuntivo. La mancanza di tutti gli estratti conto impedisce, pertanto, di ritener provato il credito con la conseguenza che, la banca si vedrà revocato il decreto ingiuntivo in favore del correntista.
Dunque, i presupposti per contestare il credito portato dalla banca consistono in:
1) accertata invalidità della pattuizione di interessi (ad. es. prova scritta ad substantiam, nullità delle clausole pattizie perché contrarie alla legge);
2) prova del credito mediante la sequenza degli estratti conto sin dall’origine del rapporto bancario.
Gioco forza, analogo onere della prova grava in capo al correntista-ingiunto, qualora nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si limiti a contestare il credito della banca, ma formuli anche una domanda di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca.
In tali circostanze, difatti, anche il correntista sarà tenuto a dimostrare il proprio credito, attraverso la produzione di tutti gli estratti conto, a partire dal saldo risultante nel primo estratto conto.