La procedura di rinnovo della disciplina parametrica relativa alla professione forense già ferma al dm 37/2018 si conclude con la pubblicazione del decreto ministeriale 13 agosto 2022 n.147 nella Gazzetta Ufficiale dell’8.10.2022 n. 236
Il decreto n.147/2022 entrerà in vigore il 23.10.2022, e potrà trovare applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 secondo quanto disposto dall’art. 7 del decreto in questione.
Sui giudizi civili
Le particolarità possono sintetizzarsi nella previsione di incentivi, con la finalità di spingere le parti alla conciliazione della lite, e deterrenti per porre un freno alle cause strumentali.
In particolare, il decreto n.147/20221 prevede come deterrente una riduzione del compenso del 75 per cento in caso di responsabilità processuale ex art.96 cpc e del 50 per cento nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.
Come incentivo, per incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, nonché in caso di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita.
Il decreto “pone” anche limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso prevedendo una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, oltre ad eliminare dalla disciplina parametrica l’espressione “di regola” ove prevista.
Fra le innovazioni del nuovo decreto merita evidenziare: – la previsione di una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, – la espressa previsione per l’avvocato che subentra al collega a giudizio già “iniziato”, della possibilità di essere retribuito anche per la fase di studio della controversia.
Sui giudizi amministrativi
Il d.m. n.147/2022 interviene anche sui giudizi amministrativi prevedendo un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva quando è proposto ricorso incidentale, nonché per la fase cautelare monocratica quando vengono svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.
E’ previsto, altresì, un aumento del 50% del compenso nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, quando sono proposti motivi aggiunti.
L’intervento più significato sui giudizi amministrativi è quello in materia di pubblici contratti, con la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.
Sulle procedure concorsuali
Per superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, il decreto n.147/2002 ha introdotto una apposita tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, nonché prevedendo l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare.
Sui giudizi penali
Intervento “intensivo” è stato effettuato anche in materia penale con la previsione di un aumento del compenso del 20% della tabella 15, allorquando le indagini difensive sono complesse o urgenti.
Viene prevista apposita tabella per i procedimenti innanzi al Magistrato di sorveglianza distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza. Il dm 147/2002 interviene anche sul compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, statuendo che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.
E’ rimodulato anche il compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro prevedendo che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, allegando, peraltro, specifica tabella parametrica (tabella 25).
Certamente è da “salutare” positivamente il nuovo decreto parametrico avendo “corretto” le inadeguatezze delle precedenti tabelle parametriche e le carenze per alcune attività professionali di difficile collocazione nella previgente disciplina parametrica.