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Brexit e la proprietà intellettuale

13th Ottobre 2019 by Anna Realmuto

Contents hide
  • 1. Diritto di priorità
  • 2. Controlli alla dogana

La “Brexit” ha generato molte incertezze anche in ambito di Proprietà Intellettuale grazie alla confusione delle posizioni all’interno del Parlamento britannico. Il 31 ottobre 2019 rappresenta il termine per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, a conclusione del negoziato avviato all’esito del referendum Brexit tenutosi il 23 giugno 2016.

Le modalità con le quali si realizzerà la “Brexit” restano ancora appese alle volontà politiche del Governo britannico dell’UE e l’unica certezza è che i marchi, i disegni e modelli comunitari registrati e non registrati, e gli altri titoli di proprietà intellettuale con carattere unitario nell’Unione Europea, a partire dalla data di uscita del Regno Unito, non avranno più effetto in tale ultimo territorio.

In particolare:

1. Ai marchi dell’Unione Europea, disegni comunitari e marchi internazionali estesi all’Unione Europea, che risultino registrati alla data dell’Exit Day, verrà garantita automaticamente la continuità di tutela nel Regno Unito mediante un titolo nazionale equivalente, che conserverà la medesima data di deposito, di priorità, e medesimi prodotti e servizi del titolo europeo. Tale “clonazione” del titolo sarà automatica, senza oneri a carico del titolare e senza esame da parte del competente Ufficio.

2. Ai marchi dell’Unione Europea, disegni comunitari e marchi internazionali estesi all’Unione Europea, che risultino allo stato di domanda alla data dell’Exit Day, non verrà garantito automaticamente un titolo nazionale equivalente. I titolari di tali titoli potranno ridepositare un marchio o disegno nazionale britannico (o effettuare una designazione successiva al Regno Unito nel caso di marchi internazionali) entro 9 mesi dall’Exit Day. Tali titoli nazionali ridepositati conserveranno la medesima data di deposito e di priorità del titolo europeo.

Considerate le attuali incertezze, nel caso di interesse ad ottenere tutela dei propri titoli nel territorio britannico, potrebbe rivelarsi utile depositare sin d’ora domande di marchio o di design nel Regno Unito, contestualmente al deposito del medesimo titolo nel territorio dell’Unione Europea.

Inoltre, le misure adottate dai tribunali britannici per questioni di marchio non avranno effetto nel territorio dell’UE, ma le controversie sui marchi europei che coinvolgono i titolari di marchi europei stabiliti nel Regno Unito dovranno essere risolte dai tribunali dei marchi UE.

Diritto di priorità

Anche dopo il 31 ottobre 2019 la priorità di un marchio del Regno Unito può essere rivendicata nei confronti di un marchio europeo. Il Regno Unito dall’Unione, infatti, ha aderito alla Convenzione di Parigi che riconosce ai Paesi firmatari il diritto di priorità. 

Secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, che risale al 1883 ed è riconosciuta da moltissimi Paesi del mondo, fra i quali anche il Regno Unito, un soggetto che ha depositato il proprio marchio in uno Stato che aderisce alla convenzione ha 6 mesi di tempo per poter registrare lo stesso marchio in qualsiasi altro Paese aderente, facendo valere come data di deposito quella precedente (fino a 6 mesi) del primo Stato.

Quindi il diritto di priorità su un marchio depositato regolarmente nel Regno Unito potrà essere rivendicato con la domanda di un marchio europeo, anche dopo la Brexit.

Controlli alla dogana

Le norme sui controlli dell’Unione Europea non saranno più applicate alla dogana dalle autorità doganali, con la conseguenza che i titolari di un marchio europeo non potranno più chiedere alle autorità doganali del Regno Unito di verificare se alcune merci violano il loro diritto di marchio e quindi di bloccarle prima del loro ingresso sul territorio britannico.

Brevetti europei

Il sistema europeo dei brevetti non è influenzato dalla Brexit. Il Regno Unito è e resterà membro della Convenzione sul brevetto europeo (EPC), che non ha alcun collegamento con l’UE. I consulenti brevettuali britannici manterranno l’abilitazione ad agire presso l’EPO. Il brevetto europeo sarà sempre azionabile in procedimenti in UK. Quanto al tema del brevetto unitario, il governo britannico sta operando in modo da garantire che il Regno Unito possa partecipare in futuro a qualsiasi sistema che sia messo in atto.

Filed Under: Proprietà intellettuale Tagged With: Brexit

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