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Blockchain e i contratti internazionali

17th Novembre 2019 by Anna Realmuto

La blockchain è, in vari ambiti, un concetto molto usato nei più svariati settori e si definisce come un data base, ossia un registro digitale, le cui voci sono raggruppate in blocchi ciascuno dei quali contiene più̀ transazioni, concatenati in ordine cronologico, la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia.

Ogni dato, e successivamente ogni blocco, prima di essere inserito nella “catena”, viene sottoposto ad un processo di validazione e i sistemi di computer in rete che hanno scaricato la Blockchain si definiscono nodi della blockchain. Sebbene la sua entità sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intera struttura.

Fino ad ora la tecnologia in questione è sempre stata associata al mondo dei bitcoin, tuttavia a livello mondiale, si sta assistendo ad una espansione di questa tecnologia nei settori più diversi. A livello internazionale è indubbio che il primo settore sia quello finanziario inerente al settore dei trasferimenti di danaro, rendendo possibile un flusso di pagamento più̀ diretto tra colui che versa e il beneficiario, anche se i soggetti della transazione si trovano molto di stanti tra loro, senza bisogno di intermediari, a tariffe molto vantaggiose e a velocità quasi istantanea.

Un settore di utilizzo è quello della cybersecurity, in cui blockchain utilizza chiavi crittografate che consentono di verificare e inviare i dati al proprio interno, garantendo che le informazioni giungano corrette dalla fonte ai destinatari senza che vi sia il rischio di intercettazione e manipolazione durante il procedimento di trasmissione, con il solo limite che i dati inseriti nella blockchain restano conservati illimitatamente nel tempo.

Altro settore di applicazione di questa tecnologia è rappresentato dall’autentificazione dei titoli e dei certificati accademici o quello del voto elettorale, nel settore musicale, in quella delle pubbliche amministrazioni e recentemten anche nel settore dei trasporti.

La maggior parte degli stati compie interventi legislativi orientati a disciplinarne soltanto alcune applicazioni, ad eccezione di Malta, che ha provveduto di recente a fornire di una regolamentazione organica l’intero comparto blockchain, con inclusione delle criptovalute e delle Initial Coin Offering (in seguito: ICO); più frequentemente riscontriamo autorità di natura giudiziaria o amministrativa che intervengono sul punto, fornendo chiarimenti o delineando linee guida o policy con il rischio di sovrapposizione di pronunce dal contenuto difforme e di carattere settoriale.

Nel diritto internazionale, la blockchain pone problematiche tanto sotto il profilo della giurisdizione che della legge applicabile. La soluzione attualmente percorribile prevede l’applicazione di un principio che, nello schema del diritto internazionale privato di stampo UE, è quello di libertà delle parti, con la possibilità che le parti provvedano a determinare in maniera libera tanto la legge regolatrice del proprio rapporto quanto il foro competente a pronunciarsi sullo stesso.

Tale soluzione, tuttavia, non sembra essere soddisfacente ove il rapporto sia costituito da parti ritenute contraenti deboli, come ad esempio nel caso in cui la blockchain coinvolga o dia esecuzione a rapporti di lavoro. In questi tipi di rapporti, il concetto di autonomia delle parti ha efficacia differente rispetto alla disciplina normale tanto in ambito di giurisdizione che di legge regolatrice del rapporto, poiché secondo quanto disposto dall’articolo 20 del Regolamento Brussels I-bis, il foro convenzionalmente eletto dalle parti, in deroga alla regola generale (art. 25), non avrà carattere esclusivo.

Anche sotto il profilo della legge applicabile, la scelta convenzionale ha efficacia ridotta poiché non permette la deroga alle norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico relative alla legge che risulterebbe applicabile in ragione dei conflitti di legge di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 8 del Regolamento Roma I. Tali disposizioni troveranno quindi applicazione indipendentemente dalla scelta operata dalle parti.

Nel settore dei trasporti internazionali si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione delle infrastrutture portuali e l’applicazione della tecnologia blockchain rappresenterà in un futuro prossimo una vera rottura nelle relazioni commerciali della spedizione marittima.

Il vantaggio sta nella possibilità di tenere le risorse sensibili di armatori e/o di aziende su un computer dentro una stanza o in un’altra sede trasmessi via e-mail, offrendo un metodo che rimane sicuro da manomissioni per lo scambio di dati per il semplice fatto che non si trovano mai in un solo posto, capace di ridurre i rischi amministrativi e operativi per armatori, noleggiatori e broker.

Digitalizzando la traccia cartacea di trasportatori internazionali, (documentazione del carico e del trasporto merci, centinaia di pagine firmate e timbrate da consegnare fisicamente a decine di diverse agenzie, banche, uffici doganali e altre entità), la blockchain potrebbe salvare flussi di denari e renderli attivi, aumentando il tempo della commercializzazione dei prodotti, tagliare le barriere commerciali e quindi creare posti di lavoro, nonché consentire un notevole risparmio di costi e denaro.

Filed Under: Arbitrati internazionali, Contratti internazionali Tagged With: Blockchain, Blockchain

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